Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/62: Modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale (dati rubati) · 9 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge sull’assistenza amministrativa fiscale (dati rubati)
1. Situazione iniziale
Secondo il vigente articolo 7 lettera c della legge del 28 settembre 2012 sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF) non si entra nel merito di una domanda se essa viola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero.
Nell’estate del 2013 è stata effettuata una consultazione sulla modifica della LAAF, entrata in vigore il 1° febbraio 2013. Per quando concerne l’articolo 7 lettera c LAAF era stato proposto di limitare il tenore della disposizione nel senso che non si sarebbe entrato nel merito delle domande di assistenza amministrativa che si basavano su informazioni ottenute attivamente mediante reati punibili secondo il diritto svizzero. Sulla base delle forti critiche espresse in occasione della consultazione, si è rinunciato alla modifica della disposizione per non compromettere lo scopo principale della revisione, ovvero l’introduzione di un’eccezione concernente l’informazione a posteriori di persone oggetto di una domanda di assistenza amministrativa. All’epoca erano numerose le domande bloccate in virtù della richiesta di mantenere segreta la procedura di assistenza amministrativa formulata dallo Stato richiedente, che non poteva essere soddisfatta a causa dell’assenza di una disposizione sulle eccezioni. L’introduzione di questa eccezione era necessaria affinché la Svizzera potesse accedere alla seconda fase della peer review del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale). In caso di rinuncia alla modifica dell’articolo 7 lettera c LAAF vi era la consapevolezza che importanti Paesi partner non avrebbero considerato la posizione della Svizzera in relazione ai dati ottenuti illegalmente conforme allo standard globale per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali elaborato dall’OCSE (standard globale dell’OCSE). Si era parimenti consapevoli che la posizione della Svizzera avrebbe potuto peggiorare la sua valutazione nella seconda fase della peer review.
Nel rapporto supplementare della Svizzera sulla prima fase della peer review il Forum globale ha richiesto alla Svizzera di attuare l’articolo 7 lettera c LAAF in modo conforme allo standard globale dell’OCSE. Il presente avamprogetto di modifica di legge tiene conto di questa situazione e delle esigenze internazionali. L’adeguamento allo standard globale dell’OCSE avviene in considerazione dell’attuale seconda fase di peer review ma anche in vista del nuovo ciclo di valutazione iniziato quest’anno.
In futuro si entrerà nel merito se lo Stato richiedente fonda la sua domanda su informazioni, originariamente ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero, ma di cui è entrato in possesso mediante assistenza amministrativa e non operandosi attivamente. Non è considerato comportamento attivo se uno Stato si basa su informazioni provenienti da fonti accessibili al pubblico, come ad esempio i media. Il principio dell’articolo 7 lettera c LAAF è invece mantenuto. L’ottenimento di informazioni tramite reati secondo il diritto svizzero continuerà a essere motivo di rifiuto di entrare nel merito se lo Stato richiedente è entrato in possesso delle informazioni sulle quali basa la domanda mediante un comportamento attivo che esula da una procedura di assistenza amministrativa.