Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/62: Modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale (dati rubati) · 9 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge sull’assistenza amministrativa fiscale (dati rubati)

4.2. Altre osservazioni e proposte dei partecipanti alla consultazione

a) Secondo TI il fatto che la LAAF venga riveduta a ogni pressione internazionale crea in-

certezza del diritto per i contribuenti e gli istituti finanziari.

b) BL chiede che in futuro gli interessi svizzeri vengano meglio considerati affinché non si

debbano riprendere viepiù misure unilaterali che contraddicono il diritto svizzero.

c) Secondo SO sarebbe inaccettabile l’ipotesi di applicare il riveduto articolo 7 lettera c

LAAF a domande inoltrate prima della sua entrata in vigore.

d) BE non capisce perché in caso di domande di assistenza amministrativa relative a infor-

mazioni bancarie, le autorità fiscali svizzere dovrebbero richiedere tali informazioni soltanto se potrebbero essere ottenute secondo il diritto svizzero (art. 22 cpv. 6 LAAF). Anche il divieto di valorizzare le informazioni bancarie pervenute dall’estero (art. 21 cpv. 2 LAAF) risulta essere inopportuno. Anche FR chiede di rinunciale a queste autolimitazioni che la Svizzera si infligge.