Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/65: Decreto federale concernente il nuovo ordinamento finanziario 2021 (NOF 2021) · 9 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 3Fedlex · Rapporto sui risultati

1. Situazione iniziale

La facoltà di riscuotere le due principali fonti di entrata della Confederazione, ovvero

l’imposta federale diretta (IFD) e l’imposta sul valore aggiunto (IVA), decade alla fine del 2020. Il nuovo ordinamento finanziario 2021 (NOF 2021) ha dunque l’obiettivo di stralciare le relative disposizioni costituzionali e di assicurare alle finanze federali, sul fronte delle entrate, una nuova base costituzionale per il periodo successivo al 2020.

L’articolo 196 numero 15 della Costituzione federale contiene una disposizione transitoria concernente la riscossione dell’imposta sulla birra divenuta caduca con l’entrata in vigore della legge federale del 6 ottobre 20061 sull'imposizione della birra.

2. Linee generali del progetto

In assenza di una modifica della Costituzione federale, a partire dal 2021 l’IFD e l’IVA non potranno più essere riscosse. Il NOF 2021 si prefigge di garantire le principali fonti di entrata della Confederazione, ovvero l’IVA e l’IFD. S’intende pertanto abolire il limite temporale della riscossione dell’IVA e dell’IFD, fissato al 2020. Ciò consentirebbe alla Confederazione di riscuotere le due imposte nel tempo. Il NOF 2021 mira dunque a garantire la continuità della politica fiscale. Una riforma del sistema fiscale non rientra invece tra i suoi obiettivi. Non sarebbero necessarie né modifiche del diritto tributario materiale né cambiamenti riguardo alla ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Oltre all’abolizione del limite temporale dell’IFD e dell’IVA, occorre stralciare anche la disposizione transitoria e ormai desueta concernente la riscossione dell’imposta sulla birra (art. 196 n. 15 Cost.).

L’abolizione del limite temporale dell’IFD e dell’IVA non ha ripercussioni finanziarie né per la Confederazione, né per i Cantoni e i Comuni. Il regime fiscale esistente viene semplicemente mantenuto e il finanziamento da parte della Confederazione verrebbe posto su una base a tempo indeterminato.

3. Procedura di consultazione e metodo di valutazione

3.1. Procedura di consultazione

Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione i Governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali, 12 partiti rappresentati nell'Assemblea federale, 3 asso– ciazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, 8 associazioni mantello nazionali dell’economia, 6 autorità finanziarie e organizzazioni fiscali nonché

10 altre organizzazioni. La procedura di consultazione si è svolta dal 24 giugno al

14 ottobre 2015.

Degli invitati alla consultazione hanno presentato un parere materiale 26 Cantoni, 6 partiti politici (I Verdi, PBD, PLR, PPD, PSS, UDC), 3 associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna (ACS, SAB, UCS), 6 associazioni mantello nazionali

dell’economia (ACS, economiesuisse, SIC Svizzera, Travail.Suisse, Unione svizzera

degli imprenditori, USS) 3 autorità finanziarie e organizzazioni fiscali (CDCF, Conferenza fiscale delle Città, UCS/CDFC) nonché 4 delle altre organizzazioni interpellate (CP, FER, ExpertSuisse, veb.ch). Hanno inoltre inviato il loro parere 9 istituzioni/associazioni/or– ganizzazioni (cfr. allegato). Hanno rinunciato esplicitamente a esprimere un parere il TF, il

TAF, l’ACS e l’Unione svizzera degli imprenditori.

1 RU 2007 2895