Progetto

Consultazione 2015/73: Revisione delle ordinanze sullo stato civile (OSC) e sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 5 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto

Art. 90 cpv. 1 e 2

1Le decisioni degli ufficiali dello stato civile possono essere impugnate entro 30 giorni con ricorso all’autorità di vigilanza.

2Le decisioni dell’autorità di vigilanza e le sue decisioni su ricorso possono essere impugnate entro 30 giorni con ricorso alle autorità cantonali competenti.

Art. 92a cpv. 1bis

1bisL’UFSC ha accesso agli originali dei registri dello stato civile tenuti dalle rappresentanze svizzere all'estero a cui il DFGP ha attribuito funzioni di stato civile per i periodi di cui al capoverso 1.

Art. 92b cpv. 1bis

1bisI dati dei registri menzionati nell'articolo 92a cpv. 1bissono divulgati dall'UFSC nella forma prevista all'articolo 47.

Art. 92c cpv. 1 e 1bis

1Al più tardi entro il 31 dicembre 2020, i Cantoni provvedono alla salvaguardia definitiva sotto forma di copie leggibili su microfilm dei dati documentati nel registro delle famiglie a partire dal 1° gennaio 1929.

1bisI Cantoni possono sostituire i microfilm con tecniche digitali di conservazione. Essi garantiscono la leggibilità a lungo termine dei dati digitalizzati fino al loro trasferimento negli archivi cantonali.

Art. 93 cpv. 1

1I dati dello stato civile tratti dal registro delle famiglie sono trasferiti nella banca dati centrale «Infostar».

Art. 96 cpv. 1 (frase introduttiva) e 2

1Il diritto cantonale può prevedere che determinati membri di un esecutivo comunale siano nominati ufficiali dello stato civile straordinari con l’esclusiva competenza di celebrare matrimoni, se

2L’autorità di vigilanza fa rapporto all’UFSC in merito alle persone nominate nel quadro del suo pertinente obbligo (art. 85 cpv. 2).

Art. 98 cpv. 7

7L'ufficio dello stato civile non è tenuto a iscrivere annotazioni marginali nei registri dello stato civile considerati come archivi (art. 6a cpv. 3).

II

La presente ordinanza entra in vigore il …