Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/88: Diritto esecutivo relativo alla legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP)(solo francese) · 150 pagine

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se le parti interessate devono prendere delle misure. Lo stesso vale per il DFI e l’UFSP.

Capoverso 3: SSIM ritiene necessario garantire che i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati siano conformi alla legge sulla protezione dei dati, senza però eccedere. Anche LUKS chiede di evitare una regolamentazione eccessiva e consiglia di applicare anche qui la legge sulla protezione dei dati. Visto che non è necessaria una disposizione supplementare, il capoverso 3 va riveduto. ISSS e Tessaris propongono la seguente aggiunta al capoverso 3: «[…] Datenschutz und Datensicherheit und deren Anpassung an die Entwicklung der Bedrohungslage fest». Come nel suo commento sul capoverso 1, SQS segnala che, scegliendo il sistema di certificazione secondo OCPD, i requisiti sono definiti nelle «Direttive del 19 marzo 2014 dell’IFPDT sulle esigenze minime che un sistema di gestione della protezione dei dati deve adempiere». L’ordinanza deve quindi stabilire solo eventuali requisiti supplementari. OFAC è del parere che le esigenze relative alla protezione dei dati dovrebbero essere stabilite da un dipartimento federale e non dai servizi dell’IFPDT. Stabilire i requisiti implica anche controllarne il rispetto. I servizi dell’IFPDT fanno capo alla Cancelleria federale in modo da garantire la neutralità dei controlli e della sorveglianza. Una sorveglianza svolta dall’UFSP non sarebbe invece neutrale, soprattutto riguardo ai servizi centrali di ricerca, che rimangono sotto la responsabilità legale dell’UFSP.

Capoverso 4: KDSBSON, DSBAG, privatim e i Cantoni BE e FR ritengono che questa disposizione sia indispensabile dal punto di vista della protezione dei dati perché riguarda dati sanitari personali degni di particolare protezione e perché nell’ambito della cartella informatizzata del paziente sussiste anche il pericolo della creazione di profili della personalità. Chiedono inoltre di considerare se la sede sociale e il posto di lavoro dei collaboratori coinvolti non debba trovarsi obbligatoriamente in Svizzera. Analogamente il Cantone TG ritiene che si debba evitare il trattamento dei dati all’estero e modificare di conseguenza questo capoverso. ISSS avanza una proposta concreta con il seguente tenore: «Die Datenleitungen, Datenverbindungen, Datenübermittlung, Datenspeicherung und Datenverarbeitung müssen sich in der Schweiz befinden und dem Schweizer Recht unterstehen». HIN capisce e condivide le intenzioni del capoverso 4. Aggiunge che le persone giuridiche dovrebbero essere menzionate esplicitamente e a questo scopo propone la seguente formulazione: «Leistungen zur Datenspeicherung müssen von juristischen Personen erbracht werden, die in der Schweiz domiziliert sind und Schweizer Recht unterstehen. Die Datenspeicher müssen […]».

Art. 12 Kontaktstelle für Gesundheitsfachpersonen

Die Gemeinschaften müssen für die Gesundheitsfachpersonen eine Kontaktstelle bezeichnen, die diese im Umgang mit dem elektronischen Patientendossier unterstützt.

CURAVIVA, Insos e il Cantone AG approvano la costituzione di punti di contatto per i professionisti della salute. ASI, SWOR e Physioswiss considerano il sostegno competente dei professionisti della salute come un fattore decisivo per il successo della cartella informatizzata del paziente. Anche senesuisse è favorevole alla creazione di tali centri di contatto, ma sottolinea la necessità di garantirne il finanziamento a lungo termine, che invece non è assicurato dagli aiuti finanziari previsti. HÄ CH e ÄTG avvertono che l’offerta di hotline può richiedere molto tempo e denaro. Soprattutto nella fase iniziale bisognerebbe prevedere risorse sufficienti. L’ideale sarebbe assicurare un funzionamento gratuito o quantomeno un tetto di spesa. Questi costi supplementari dovrebbero essere contemplati e compensati nelle tariffe. Sottolineano che gli adeguamenti dei sistemi primari, interfacce, certificazione, hotline ecc. non devono essere considerati dei «business case». BINT chiede di aggiungere un nuovo articolo dopo l’articolo 12 con il seguente tenore: «Die Gemeinschaften stellen sicher, dass der gemeinschaftsübergreifende Zugriff auf ihre Daten, bei Vorliegen der Patientenbewilligung, jederzeit und kostenlos möglich ist». KSSG obietta che le caratteristiche di questo servizio di sostegno sono troppo vaghe: alcune sono concretizzate nelle CTO, ma altre – soprattutto quelle di natura organizzativa – rimangono completamente in sospeso. Il Cantone BS ritiene che le comunità dovrebbero essere libere di decidere se gestire uno o più punti di contatto per i professionisti della salute e i pazienti. Gli articoli 12 e 19 dovrebbero essere completati per specificare che deve essere designato almeno un punto di contatto.

Secondo SPO si chiede se dall’ordinanza emerge chiaramente che devono essere rispettate anche le prescrizioni indicate nel rapporto esplicativo, per esempio l’obbligo di segretezza analogo a quello del