Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/88: Diritto esecutivo relativo alla legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP)(solo francese) · 150 pagine
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medico.
Sezione 2: Stammgemeinschaften
Art. 14 Information der Patientin oder des Patienten
1Vor der Eröffnung eines elektronischen Patientendossiers muss die Stammgemeinschaft die Patientin oder den Patienten insbesondere über folgende Punkte informieren:
a. den Zweck des elektronischen Patientendossiers;
b. die Grundzüge der Datenbearbeitung;
c. die Folgen der Einwilligung und die Möglichkeit des Widerrufs;
d. die Erteilung von Zugriffsrechten.
2Sie muss der Patientin oder dem Patienten Datenschutz- und Datensicherheitsmassnahmen empfehlen.
CMC, KAeG SG, BüAeV e GAeSO criticano il fatto che il finanziamento dell’informazione dei pazienti non è disciplinato. Partono dal presupposto che le comunità di riferimento ribalteranno i costi sui professionisti della salute a loro affiliati o li integreranno nelle loro quote di adesione. In base al principio di causalità, i costi legati all’informazione dei pazienti dovrebbero essere assunti da questi ultimi. Chiedono l’aggiunta della seguente lettera al capoverso 1: «e. Bemessungsgrundlagen und Verwendung der zu bezahlenden Beiträge». K3, VZK e VAKA scrivono che le informazioni da comunicare ai pazienti secondo l’articolo 14, ma anche secondo le CTO, sono estremamente vaste e dettagliate. Questo non è però l’obiettivo di un’informazione. Chiedono una revisione e una soluzione più pragmatica e semplice. K3 e VZK aggiungono che non ha senso raccomandare delle misure di protezione e sicurezza dei dati ai pazienti, ma sarebbe più opportuno implementare queste prescrizioni come standard nei sistemi stessi. A questo proposito FRC fa notare che per il paziente sarebbe importante anche essere informato se il suo medico, farmacista, fisioterapista, ecc. partecipa o meno alla cartella informatizzata del paziente e quali sono le conseguenze per il paziente stesso. Santésuisse ritiene che questa informazione debba essere fornita dall’IDP o dall’ufficio di registrazione. A suo parere, il paziente dovrebbe essere informato delle conseguenze della cartella informatizzata del paziente quando la apre o ne fa richiesta. Altrimenti dovrebbe recarsi appositamente nella sede della comunità di riferimento. SPO chiede di aggiungere tre capoversi all’articolo 14: «Capoverso 3: Sie stellt sicher, dass die in Art. 14.1 aufgeführten Informationen erfolgt sind und ist darüber beweispflichtig. Capoverso 4: Sie informiert die Patientinnen und Patienten regelmässig und schriftlich über die erfolgten Bearbeitungen von Daten. Capoverso 5: Sie stellen sicher, dass Änderungen im Bereich der Zugriffsrechte für Gesundheitsfachpersonen nach Art. 9 Abs. 3 und Art. 10 Abs. 2 Bst. b Ziff. 1 EPDG protokolliert werden».
Capoverso 1: ASI, FSAS e SWOR considerano problematico attribuire alla comunità di riferimento la competenza di informare in modo sufficiente i pazienti. La comunità di riferimento deve garantire che sia assicurata la competenza professionale per tale informazione. KSSG e UDC desiderano una descrizione più precisa di come deve avvenire l’informazione. KSSG presenta un calcolo concreto per illustrare che l’informazione diretta da parte di un collaboratore rappresenta un grosso onere, e chiede una descrizione delle modalità d’informazione del paziente nelle disposizioni d’esecuzione o nelle CTO. Secondo 6 Cantoni50 è altresì importante spiegare ai pazienti le conseguenze di una revoca: perdita di dati, nessuna anamnesi medica in caso di nuovo consenso. Propongono di aggiungere una lettera al capoverso capoverso 1: «e. la possibilité de révoquer le dossier et les conséquences d’une révocation». FRC propone dal canto suo la seguente aggiunta alla lettera c: «[…] consentement, ou d’un non consentement, et la possibilité […]». SPO deplora che il brano di frase «aus einem Widerruf dürfen ihr oder ihm keine Nachteile erwachsen» sia stato cancellato dalla LCIP, sezione 2, articolo 3 cpv. 3. Propone la seguente aggiunta al capoverso 1 lettera c: «[…] des Widerrufs sowie die möglichen Folgen eines Widerrufs». CURAVIVA, Insos e il Cantone TG segnalano che nel caso di persone incapaci di discernimento deve essere informato il loro rappresentante e propongono la seguente formulazione per il capoverso 1: «[…] oder den Patienten und gegebenenfalls ihre bzw.
50 GE, VS, VD, JU; FR, NE