Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/88: Diritto esecutivo relativo alla legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP)(solo francese) · 150 pagine

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professionisti della salute o la comunità richiedano dal paziente il consenso alla tenuta della cartella informatizzata del paziente all’inizio o al più tardi alla fine del trattamento. Il consenso deve essere stilato per iscritto e firmato oppure stabilito in un verbale elaborato e firmato dal professionista della salute curante in presenza di testimoni. VAKA obietta che la nozione di «firma» non è definita in modo sufficientemente chiaro. È ipotizzabile per esempio una firma su un tablet al posto della firma autografa su carta. Si devono assicurare delle modalità semplici per apporre una firma valida – una richiesta avanzata anche da Medgate, K3 e VZK. K3 e VZK scrivono inoltre che dovrebbe essere possibile accordare il consenso anche a domicilio, in uno Swisscom Shop o in un ufficio postale. Il Cantone AG evidenzia che per assicurare i mezzi di prova sono necessarie la forma scritta e la firma autografa. La firma elettronica corrisponderebbe alle prescrizioni del CO, ma non è ancora diffusa nella pratica. PKS e SSIM criticano che i processi di apertura impediscono un impiego ad-hoc presso il fornitore di prestazioni, perché la comunità di riferimento deve ricevere un previo consenso scritto. Dovrebbe essere possibile aprire una cartella informatizzata del paziente direttamente presso il fornitore di prestazioni e apporre direttamente la firma sul posto senza bisogno di infrastrutture supplementari. Santésuisse scrive, con riferimento al suo commento sull’articolo 14, che anche a questo proposito sarebbe opportuno affidare all’IDP o al suo ufficio di registrazione il compito di richiedere il consenso al momento della registrazione.

Tessaris scrive che le persone capaci di discernimento dovrebbero poter esercitare i loro diritti sulla cartella informatizzata del paziente da sole o tramite un rappresentante da loro designato, mentre per le persone incapaci di discernimento dovrebbe essere il rappresentante da loro designato a esercitare questo diritto. Posta chiede una precisazione su come viene verificata la capacità di discernimento / imputabilità dei pazienti e cosa succede quando viene persa. Senesuisse ripete a questo proposito il suo parere sull’articolo 14.

Secondo CMC, KAeG SG, BüAeV e GAeSO l’esistenza del consenso fa supporre che i professionisti della salute possano inserire nella cartella informatizzata del paziente tutti i dati rilevanti per la salute, a meno che il paziente non abbia stabilito altrimenti. Ciò è di per sé auspicabile. In virtù di questa disposizione bisogna tuttavia aspettarsi che i professionisti della salute inseriranno tutti i dati nella cartella informatizzata del paziente per evitare di essere criticati in un secondo tempo per non aver registrato informazioni «importanti». Per impedire un’inondazione di dati, i professionisti della salute dovrebbero ricevere il maggior margine di discrezionalità possibile nella scelta dei dati rilevanti per il trattamento, tanto più che questi non sono sufficientemente descritti nel messaggio. Chiedono un articolo supplementare con la seguente formulazione: «Ob Daten behandlungsrelevant und im elektronischen Patientendossier zu erfassen sind, liegt im Ermessen der Gesundheitsfachpersonen». Come ZAD, criticano inoltre che l’ordinanza non specifica ancora se i professionisti della salute possono modificare o cancellare i dati da loro inseriti nella cartella informatizzata del paziente. Mentre ZAD chiede una disposizione generale, i suddetti partecipanti desiderano che sia modificata la LCIP. Il Cantone ZH segnala la necessità di definire i dati da rendere accessibili nella cartella informatizzata del paziente. Chiede inoltre di chiarire se un medico si rende punibile in caso di mancata o incompleta registrazione di dati.

Art. 16 Verwaltung

1Stammgemeinschaften müssen:

a. den Eintritt und den Austritt von Patientinnen und Patienten regeln;

b. die Patientin oder den Patienten identifizieren;

c. sicherstellen, dass Patientinnen und Patienten und deren Stellvertretung für den Zugriff auf das elektronische Patientendossier nur gültige Identifikationsmittel verwenden, die von einem nach Artikel 30 zertifizierten Herausgeber herausgegeben wurden;

d. eine Patientenidentifikationsnummer nach den Vorgaben der Artikel 5 und 6 anfordern;

e. Prozesse zum Wechsel der Stammgemeinschaft vorsehen.

2Stammgemeinschaften müssen die Umsetzung der Artikel 2 Absätze 1–4 und Artikel 3 sicherstellen.

Il Cantone AG osserva che i suddetti compiti amministrativi potrebbero essere sì necessari, ma – alla stessa stregua del cambio di comunità di riferimento da parte del paziente – comportano oneri eccessivi per le comunità di riferimento. Medshare avanza la seguente proposta per precisare il capoverso 1 lettera a: «[…] die Eröffnung und den Widerruf des elektronischen Patientendossiers von Patientinnen