Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/88: Diritto esecutivo relativo alla legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP)(solo francese) · 150 pagine
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seine Stellvertretung insbesondere über die […]». CURAVIVA e Insos scrivono inoltre che deve essere informato comunque anche il paziente, nonostante la sua incapacità di discernimento. HL7, IHE e Integic avanzano una proposta simile: «[…] oder den Patienten oder Stellvertreter/in insbesondere über folgende […]». Anche senesuisse lamenta la mancanza di disposizioni sui pazienti divenuti incapaci di discernimento. Trattandosi però di casi frequenti nella pratica, propone di apportare le aggiunte necessarie sulla base dell’articolo 377 lettera f CC. Privatim, KDSBSON, DSBAG e i Cantoni BE e ZG ritengono che questa disposizione dovrebbe includere l’obbligo per la comunità di riferimento di informare i pazienti sui possibili rischi che l’impiego della cartella informatizzata del paziente implica per la sicurezza delle informazioni. Chiedono di aggiungere la seguente lettera al capoverso 1: «e. die informationssicherheitsrechtlichen Risiken der Nutzung des elektronischen Patientendossiers». Tessaris avanza la seguente proposta per la formulazione del capoverso 1: «Die Stammgemeinschaften informieren die Öffentlichkeit, die Gesundheitsfachpersonen und Patienten in allgemeiner Weise über folgende Punkte betreffend Eröffnung, Betrieb und Aufhebung des elektronischen Patientendossiers». Alla lettera d propone inoltre la seguente aggiunta: «die Bedeutung der Festlegung der Vertraulichkeitsstufen sowie die Erteilung […]». Analogamente FMH chiede di estendere l’informazione anche alle conseguenze di una restrizione all’accesso.
Capoverso 2: A proposito dell’informazione dei rappresentanti di persone incapaci di discernimento, CURAVIVA, Insos e il Cantone TG propongono un’aggiunta anche al capoverso 2: «[…] oder dem Patienten und gegebenenfalls ihrer bzw. seiner Stellvertretung Datenschutz- und Datensicherheitsmassnahmen empfehlen». HL7, IHE, Integic, LUKS e medshare desiderano una precisazione delle raccomandazioni e s’informano sui criteri da applicare. FMH chiede lo stralcio del capoverso 2. 7 partecipanti51 segnalano che le misure di protezione e di sicurezza dei dati non dovrebbero essere raccomandate ai pazienti, bensì preimpostate a livello tecnico, p. es. con accessi protetti da password, criptaggio vincolante, ecc. (Privacy by Default). Una semplice raccomandazione accolla la responsabilità al paziente e, considerata la tipologia dei dati trattati, non è considerata sufficiente. Tessaris propone il seguente testo per il capoverso 2: «Die Stammgemeinschaften machen die Gesundheitsfachpersonen sowie die Patientinnen / Patienten in allgemeiner Weise auf die Anforderungen aus dem Datenschutz und die Risiken für die im elektronischen Patientendossier gespeicherten Daten aufmerksam». VGIch fa notare che l’informazione (cpv.1) / raccomandazione (cpv. 2) equivale a una consulenza giuridica, che rientra fra i campi di attività con riserva di approvazione, richiede un’apposita formazione e comporterebbe una responsabilità civile per consulenza. Bisogna distinguere chiaramente fra informazione e raccomandazione; le CTO devono essere formulate in modo più chiaro.
Art. 15 Einwilligung
Die Stammgemeinschaft hat von der Patientin oder dem Patienten die Einwilligung zur Führung eines elektronischen Patientendossiers einzuholen. Diese muss von der Patientin oder vom Patienten unterzeichnet sein.
ASI, FSAS e SWOR chiedono quale sia esattamente il ruolo delle comunità di riferimento e se possono fare «pubblicità» attiva fra i pazienti. KSOW e il Cantone ZG s’informano se anche il consenso e quindi la firma possono avvenire per via elettronica. Economiesuisse considera opportuna la possibilità di firma elettronica e Posta propone che la firma elettronica sia riconosciuta ai fini del consenso. Secondo SCH la firma elettronica qualificata di cui all’articolo 14 CO deve essere chiaramente accettata perché contribuisce a raggiungere l’obiettivo della massima digitalizzazione possibile. Dovrebbero essere ammessi anche altri strumenti ausiliari per l’identificazione inequivocabile delle persone. La precisazione dovrebbe essere chiaramente formulata a livello di ordinanza. Viene proposta la seguente aggiunta all’articolo 15: « […] unterzeichnet sein. Zulässig ist auch die Nutzung anderer Hilfsmittel zur eindeutigen Bestimmung der Identität der Patientin oder des Patienten». Anche IG eHealth e PH CH vogliono assicurarsi che il consenso possa avvenire con firma elettronica e propongono la seguente formulazione per l’articolo 15: «[…] Diese muss von der Patientin oder dem Patienten nach Artikel 14 capoverso 2bis des BG betreffend die Ergänzung des ZGB, 5. Teil: Obligationenrecht, unterzeichnet sein». CMC, KAeG SG, BüAeV e GAeSO auspicano che il consenso debba essere firmato di proprio pugno dal paziente oppure essere conferito con firma elettronica equivalente alla firma autografa. Tessaris propone che i
51 privatim, DSBAG, KDSBSON, BE, AG, ZG, ZAD