Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/96: Ordinanza concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (OIPPE) · 6 pagine
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1 Situazione iniziale
Nel mese di settembre 2015 il Parlamento ha respinto l’iniziativa parlamentare 10.538 «Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio. Escludere le derrate alimentari dal campo d’applicazione del principio Cassis de Dijon» (di seguito iniziativa parlamentare 10.538). Nel corso dei dibattiti parlamentari il Consiglio federale, respingendo l’iniziativa parlamentare 10.538, ha prospettato un adeguamento della designazione per le derrate alimentari fabbricate in Svizzera conformemente a prescrizioni tecniche estere e immesse in commercio (art. 16a e 16b della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio [LOTC; RS 946.51]; principio «Cassis de Dijon»). Con la modifica dell’ordinanza concernente l’immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (OIPPE; RS 946.513.8), sottoposta ai partecipanti nell’ambito dell’indagine conoscitiva, il Consiglio federale attua tale proposito. Per le derrate alimentari menzionate bisogna ormai indicare in base a quali prescrizioni tecniche – prescrizioni dell’UE o di uno Stato membro dell’UE/SEE
– sono state realizzate il prodotto. Questa designazione andrà ad aggiungersi all’indicazione del Paese produttore («Prodotto in Svizzera») secondo la legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr; RS 817.0).
La modifica dell’ordinanza prevede inoltre l’ulteriore proroga del termine transitorio di cui all’articolo 19 OIPPE relativo alle indicazioni sulla salute («health claims») per le derrate alimentari.
L’indagine conoscitiva è durata dal 18 gennaio al 18 marzo 2016.
2 Cerchia dei destinatari
I documenti concernenti l’indagine conoscitiva sono stati trasmessi ai Cantoni e alla Conferenza dei Governi cantonali, ai partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale, alle associazioni mantello nazionali dell’economia e ad altre cerchie potenzialmente interessate (in totale 52 destinatari). Complessivamente sono pervenuti 44 pareri (di cui 7 da organizzazioni non direttamente invitate a partecipare).
3 Risultati dell’indagine conoscitiva
3.1 Sostanziale approvazione dell’avamprogetto
L’introduzione dell’informazione sul prodotto per le derrate alimentari fabbricate in Svizzera conformemente a prescrizioni tecniche estere (art. 6a a-OIPPE) ha raccolto la sostanziale approvazione di 24 Cantoni (ZH, GE, AR, VD, SZ, AI, BE, JU, ZG, SG, SH, GL, LU, NE, BS, TG, GR, OW, TI, AG, SO, BL, VS, FR).
L’introduzione dell’articolo 6a a-OIPPE è inoltre stata sostenuta da PS e UDC e da altri 9 partecipanti all’indagine conoscitiva (CDS, ACCS, FRC, Prométerre, FER, USC, SKS, USAM, acsi).
La proroga della disposizione transitoria dell’articolo 19 OIPPE è accolta favorevolmente da tutti e 44 i partecipanti all’indagine conoscitiva.