Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/96: Ordinanza concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (OIPPE) · 6 pagine

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. Dipartimento federale dell’economia

della formazione e della ricerca DEFR

Segreteria di Stato dell’economia SECO

Direzione economia esterna

Modifica dell’ordinanza sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE; RS 946.513.8)

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

In questa sede vengono presentate due modifiche, indipendenti l’una dall’altra, dell’ordinanza del 19 maggio 2010 sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE, RS 946.513.8).

Da un lato il Consiglio federale propone l’introduzione di una designazione per le derrate alimentari prodotte in Svizzera conformemente a prescrizioni tecniche estere e immesse in commercio (art. 16a e 16b LOTC; principio «Cassis de Dijon»). Queste derrate alimentari devono recare, in aggiunta all’indicazione del Paese di produzione, un’ulteriore designazione obbligatoria conformemente alla legge sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr; RS 817.0), ovvero in base a quali prescrizioni tecniche è stato realizzato il prodotto (prescrizioni dell’UE o di uno Stato membro dell’UE/SEE).

Questa modifica di ordinanza viene proposta in seguito al fallimento dell’iniziativa parlamentare 10.538 «Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio. Escludere le derrate alimentari dal campo d’applicazione del principio Cassis de Dijon» (di seguito iniziativa parlamentare 10.538). Il Consiglio federale si è basato su una richiesta presentata da una minoranza della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-CN) durante i dibattiti sull’iniziativa parlamentare 10.538.