Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/96: Ordinanza concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (OIPPE) · 6 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 3Fedlex · Rapporto sui risultati
3.2 Rifiuto dell’avamprogetto
Il Cantone di NW rifiuta l’introduzione dell’informazione sul prodotto per le derrate alimentari fabbricate in Svizzera conformemente a prescrizioni estere (art. 6a a-OIPPE).
L’introduzione dell’articolo 6a a-OIPPE è inoltre respinta da PLR e da altri 6 partecipanti all’indagine conoscitiva (CP, economiesuisse, HS, SRF, fial, IG DHS).
3.3 Rinuncia a esprimere un parere
Il Cantone di UR rinuncia espressamente alla possibilità di esprimere un parere.
4 Osservazioni dei partecipanti all’indagine conoscitiva sull’articolo 6a a-OIPPE
L’estensione proposta della prescrizione sulla designazione è approvata dalla maggior parte dei partecipanti all’indagine conoscitiva. 35 dei 44 partecipanti sostengono l’introduzione dell’articolo 6a a-OIPPE. Questa presa di posizione è motivata in particolare dal fatto che la regolamentazione proposta garantisce un’informazione trasparente dei consumatori e permette di evitare gli inganni possibili attualmente. L’introduzione della designazione estesa rende distinguibili i prodotti a vantaggio dei consumatori. Viste le spese contenute che comporta per gli operatori economici interessati, la misura appare proporzionata.
Economiesuisse, CP, fial e il Cantone di NW rifiutano l’estensione della prescrizione sulla dichiarazione perché a loro avviso creerebbe un onere supplementare per le imprese senza che ne risulti un’utilità effettiva per i consumatori. PLR respinge la proposta ritenendo che implicherebbe un aumento della burocrazia e, in tempi di forte apprezzamento del franco, pregiudicherebbe ulteriormente la competitività delle imprese svizzere interessate. HS, SRF ed economiesuisse fanno notare che la regolamentazione proposta è contraria allo spirito della LOTC e che crea nuovi ostacoli al commercio. Sono inoltre del parere che l’estensione della prescrizione sulla dichiarazione penalizzerebbe i produttori svizzeri rispetto ai loro concorrenti esteri. Pertanto temono che, in seguito all’introduzione della norma in questione, possano essere adottate altre prescrizioni analoghe per le derrate alimentari fabbricate all’estero conformemente a prescrizioni estere. Ciò sarebbe da respingere.
I Cantoni di GE, VD, SZ, JU, SG, TG, GR e OW rilevano che il completamento proposto dell’obbligo di dichiarazione per le derrate alimentari (art. 6a a-OIPPE) dovrebbe applicarsi anche alle derrate alimentari immesse in commercio in Svizzera che vengono fabbricate all’estero conformemente a prescrizioni tecniche estere, poiché altrimenti ne deriverebbe una discriminazione dei produttori svizzeri.
Prométerre e USC vorrebbero che la designazione proposta fosse ampliata in modo da creare maggiore chiarezza. Il testo dell’ordinanza dovrebbe indicare espressamente che la derrata alimentare non soddisfa i requisiti svizzeri ed è stata prodotta secondo le prescrizioni dell’UE o di uno Stato membro dell’UE.
SKS, FRC e acsi auspicano una diversa formulazione della designazione che informi anche sul contenuto della deroga al diritto svizzero. FRC, acsi e il Cantone di VD propongono una