Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/97: Ordinanza del DEFR concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale · 9 pagine

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Capoverso 1

2 partecipanti (GR e kgvGR) chiedono di sostituire «In casi eccezionali» con «In casi motivati».

Un partecipante (ZG) chiede di precisare la disposizione riguardante le eccezioni del capoverso 1 nel modo seguente: «In casi eccezionali in cui l’impresa può iniziare solo in seguito le attività che generano valore aggiunto, in particolare nel caso di misure edilizie ,...».

Un partecipante (AR) chiede di ridurre da 5 a 3 anni il periodo di posticipazione.

3.2.8 Articolo 9 Importo massimo Capoverso 4

Per un partecipante (AR) il capoverso 4 va precisato specificando che la verifica della formula e dei valori determinanti da parte del DEFR non influisce sulle agevolazioni fiscali in corso.

3.2.9 Articolo 10 Determinazione dei nuovi posti di lavoro da creare (PLnuovi) In generale

4 partecipanti chiedono una modifica (VD e BE) o la cancellazione (GR e kgvGR) della disposizione riguardante la determinazione dei nuovi posti di lavoro da creare per il calcolo dell’importo massimo. Questa disposizione non terrebbe sufficientemente conto della situazione concreta dei singoli casi. Soprattutto le nuove imprese con progetti tecnologici ne sarebbero svantaggiate dato che la creazione di nuovi posti di lavoro avviene spesso solo dopo la fase di costituzione.

Capoverso 3

Un partecipante (AG) chiede che sia fatta la seguente aggiunta: «Se l’agevolazione fiscale è concessa per un numero di anni dispari, il termine per l’adempimento è prolungato di sei

mesi e il grado di adempimento aumentato in maniera proporzionale». Capoverso 4

Un partecipante (JU) chiede che sia cancellata o allentata la disposizione secondo cui le aziende del settore terziario vicine ad attività produttive devono soddisfare entro la metà del periodo di agevolazione fiscale la condizione del numero minimo di posti di lavoro da creare in base all’ordinanza del Consiglio federale.

3.2.10 Articolo 11 Imputazione del debito fiscale all’agevolazione fiscale In generale

Un partecipante (AR) propone che la Confederazione metta a disposizione un modulo unico a questo scopo. Nell’articolo 11 andrebbe inoltre precisato in che modo si debba tener conto dell’imputazione forfetaria che generalmente avviene solo in un secondo momento.

Capoverso 2

Secondo un partecipante (ZH) nel capoverso 2 deve essere disciplinato espressamente l’obbligo della registrazione separata delle operazioni aziendali legate al progetto che beneficia delle agevolazioni fiscali.

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