Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/1: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Giappone · 11 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 10Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione riguardante l’approvazione del decreto federale concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Giappone

A parere del CP bisogna sospendere l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Giappone poiché la dichiarazione congiunta non contiene una disposizione specifica concernente l’accesso al mercato. La Svizzera non avrebbe ottenuto alcuna controprestazione concreta sebbene il miglioramento dell’accesso al mercato avrebbe dovuto essere una componente obbligatoria dei negoziati sullo scambio automatico di informazioni. La Svizzera si sarebbe invece accontentata di vaghe garanzie, un approccio che non sarebbe soddisfacente.

Anche se le persone residenti in Giappone rappresentano soltanto una piccola fetta della clientela bancaria svizzera, il CP e l’ABPS ritengono che rinunciare a un migliore accesso al mercato giapponese per i servizi finanziari costituisca un precedente sfavorevole in vista dei negoziati che si terranno con Paesi in cui risiedono invece molti clienti.

L’ASG evidenzia che il mercato finanziario giapponese tende a isolare i fornitori esteri, in particolar modo nel segmento della clientela privata ma non solo. In Giappone sarebbe infatti severamente vietato acquisire e assistere clienti privati dall’estero. Il fatto che l’accesso al mercato non sia stato oggetto di discussioni nel quadro dei negoziati sullo scambio automatico di informazioni consentirebbe di giungere alla conclusione che da parte del Giappone non vi sia alcuna disponibilità a garantire alla Svizzera agevolazioni o concessioni in materia. Per questo motivo l’ASG considera opportuna la sospensione momentanea del processo di approvazione dell’accordo concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con questo Paese. Il Consiglio federale è invitato a incaricare la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali di riavviare colloqui in merito alla questione e insistere per migliorare l’attuale dichiarazione congiunta. Il differimento di queste discussioni dopo l’introduzione dello scambio automatico di informazioni indebolirebbe in modo considerevole la posizione della Svizzera.

Il CP, l’usam e l’ASG chiedono pertanto di sospendere l’accordo sull’introduzione dello scambio automatico di informazioni fino a quando il Giappone si dichiarerà a favore di un’apertura del mercato per i servizi finanziari.

4.3. Entrata in vigore / attuazione

SwissHoldings e l’ABG accolgono favorevolmente una rapida introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Giappone.

Economiesuisse, l’ASB e l’UBCS sottolineano l’importanza per la piazza bancaria che l’accordo sullo scambio automatico di informazioni entri in vigore e i dati siano raccolti dal 1° gennaio di un determinato anno. L’introduzione e la raccolta o la comunicazione di dati con scadenza inferiore a un anno dovrebbero essere respinte in ragione degli eccessivi oneri supplementari che ne deriverebbero per le banche.

4.4. Rinvii alla Convenzione sull’assistenza amministrativa, all’Accordo SAI e alla LSAI

I Cantoni di AI, BL, OW, NW, TG e TI nonché l’UDC e il Forum OAD rinviano alle richieste espresse nei loro pareri concernenti l’Accordo SAI e la LSAI.2

Il Cantone di FR critica il fatto che le richieste formulate nel parere della CDCF nel quadro della procedura di consultazione concernente la versione finale della LSAI non abbiano potuto essere considerate.

2 Il relativo rapporto è disponibile all’indirizzo seguente: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2015 > Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale