Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/1: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Giappone · 11 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione riguardante l’approvazione del decreto federale concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Giappone
4.5. Altre osservazioni Reciprocità e principio di specialità
I Cantoni di BL, OW, TG e TI sottolineano che la reciprocità e il principio di specialità devono essere severamente osservati nell’attivazione dello scambio automatico di informazioni con il Giappone.
Negoziati con futuri Stati partner
Economiesuisse, l’ASB, l’ABG e l’UBCS chiedono che nella selezione degli Stati partner siano debitamente considerati i seguenti criteri: (i) adeguato posizionamento della Svizzera rispetto alle piazze finanziare concorrenti, (ii) sufficienti possibilità di regolarizzazione del passato per i clienti bancari e (iii) potenziale di mercato dello Stato in questione per le operazioni transfrontaliere.
Il PLR sottolinea che nella scelta degli Stati andrebbe tenuto conto dell’esistenza di sufficienti possibilità di regolarizzazione e della garanzia della protezione dei dati, del principio di specialità nonché della parità di condizioni per quanto concerne il reciproco scambio di dati conforme allo standard.
Rimandando alla perizia del professor Matteotti, l’UDC chiede di introdurre l’obbligo di accertare, in occasione dell’attivazione dello scambio automatico di informazioni con futuri Stati partner, che questi offrano eque possibilità di regolarizzazione e rispettino lo standard minimo costituzionale per la protezione dei dati. Qualora queste condizioni non fossero soddisfatte, lo scambio automatico di informazioni non dovrebbe essere attivato con questi Stati poiché infrangerebbe la Costituzione. In vista di ulteriori negoziati con possibili Stati partner bisognerebbe imperativamente chiarire se e con quali Stati intendono introdurre lo scambio automatico di informazioni.
Scambio automatico di informazioni e regolarizzazione del passato in Svizzera
Il PSS ritiene che una strategia coerente volta all’emersione di averi non dichiarati tramite lo scambio automatico di informazioni sia da prevedere non solo con altri Stati ma anche all’interno del nostro Paese.
Forma dell’atto
Il CP critica il fatto che in futuro l’approvazione degli accordi sullo scambio automatico di informazioni con gli Stati partner avverrà tramite decreto federale semplice e che quindi non sottostarà a referendum facoltativo. Questi accordi rivestono la stessa importanza di una revisione di una convenzione per evitare le doppie imposizioni e, come queste ultime, dovrebbero sottostare a referendum facoltativo. Secondo il CP il lungo iter legislativo della Svizzera non è un motivo sufficiente per accorciare la procedura ordinaria.
Ripercussioni finanziarie
La CDCF e il Cantone di SH invitano a riflettere sul fatto che con l’introduzione dello scambio automatico di informazioni risultano spese supplementari per i Cantoni, alle quali si aggiungono le spese per l’attuazione della Riforma III dell’imposizione delle imprese e dello scambio spontaneo di informazioni sulle decisioni fiscali anticipate (ruling). In questo contesto sarebbe ancora più importante dunque non gravare ulteriormente a livello finanziario i Cantoni con l’annunciata riforma dell’imposizione delle coppie, l’attuale riforma sull’imposta alla fonte e la Strategia energetica 2050 (rinuncia a qualsiasi misura fiscale).