Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/1: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Giappone · 11 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione riguardante l’approvazione del decreto federale concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Giappone

nale. A parere dei suddetti partecipanti, questa procedura non è adeguata per la regolarizzazione del passato e dunque ostacola l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Giappone.

Se il Giappone non dovesse disporre di un programma appropriato di regolarizzazione del passato entro l’adozione del messaggio, l’UDC respingerà l’attivazione dello scambio automatico di informazioni con questo Stato.

Economiesuisse, l’ASB, l’ABG, l’UBCS e l’ASG accoglierebbero favorevolmente la ripresa da parte della Svizzera dei colloqui con il Giappone concernenti la regolarizzazione del passato affinché venga raggiunta una soluzione adeguata.

Per quanto concerne la regolarizzazione del passato per i contribuenti, economiesuisse, l’ASB, l’ABG, l’UBCS e l’ABPS auspicano una garanzia da parte del Giappone secondo cui le banche e i loro collaboratori, che sostengono i clienti nella regolarizzazione, non vengano criminalizzati.

Protezione dei dati e principio di specialità

Il PLR, l’UDC e l’usam ritengono che le informazioni fornite nei rapporti esplicativi non permettono di valutare adeguatamente se la protezione dei dati e il principio di specialità siano rispettati negli Stati partner. Bisognerebbe verificare se il Giappone garantisce uno scambio di dati conforme allo standard e se i dati scambiati sono di elevata qualità. A questo proposito l’UDC rimanda alla perizia del professor Matteotti1, secondo cui lo scambio automatico di informazioni viola la Costituzione se lo Stato partner non soddisfa i requisiti minimi legali in materia di protezione dei dati. I principi di diritto costituzionale commentati nella perizia Matteotti dovrebbero essere assolutamente rispettati. Se il Giappone non soddisfa questi standard minimi di protezione dei dati la Svizzera dovrebbe immediatamente sospendere lo scambio automatico di informazioni con questo Stato.

L’ASG sottolinea che l’introduzione dello scambio automatico di informazioni dovrebbe avvenire soltanto con Stati che garantiscono il rispetto della protezione dei dati e del principio di specialità previsto dal Common Reporting Standard. L’IFPDT ha valutato in modo insufficiente la legislazione giapponese in materia di protezione dei dati di persone fisiche. Questa valutazione giustificherebbe il rifiuto dello scambio automatico di informazioni con il Giappone.

Accesso al mercato

Il PLR deplora che per quanto concerne l’accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari i negoziati con il Giappone non abbiano dato esito a soluzioni concrete e chiede il massimo impegno affinché, parallelamente all’introduzione dello scambio automatico di informazioni, si raggiungano miglioramenti in questo ambito. L’avvio di colloqui relativi all’accesso al mercato costituirebbe infatti un requisito minimo per la conclusione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni.

Economiesuisse, l’ASB, l’usam, l’ABG e l’UBCS sostengono che non vi è alcuna disponibilità concreta da parte del Giappone a concedere ai fornitori di servizi finanziari svizzeri agevolazioni o garanzie per quanto concerne l’accesso al mercato.

Secondo l’ABG, per continuare a offrire prestazioni dalla Svizzera è importante promuovere le discussioni sul miglioramento dell’accesso al mercato poiché si tratta di una questione di importanza centrale per il settore orientato all’esportazione del Private Banking.

1 Breve perizia del prof. dr. René Matteotti sulla conformità costituzionale dello scambio automatico di informazioni su mandato della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, Zurigo 13 agosto 2015.