Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/1: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Giappone · 11 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione riguardante l’approvazione del decreto federale concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Giappone
1. Situazione iniziale
1.1. Introduzione
L’8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato i mandati di negoziazione volti a introdurre lo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. Tali mandati concernono la negoziazione dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni fondato sullo standard globale per lo scambio automatico di informazioni (standard globale) elaborato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con l’Unione europea, gli Stati Uniti e altri Paesi con cui la Svizzera intrattiene strette relazioni economiche e politiche.
Il 19 novembre 2014, in vista dell’introduzione dello standard globale, il Consiglio federale ha firmato l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI). Tale Accordo, basato sull’articolo 6 della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa), ha come obiettivo l’applicazione uniforme dello standard globale. La Convenzione sull’assistenza amministrativa, l’Accordo SAI e la legge federale di accompagnamento sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) sono stati approvati dall’Assemblea federale il 18 dicembre 2015. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 aprile 2016. La Svizzera dispone quindi delle necessarie basi legali per introdurre lo scambio automatico di informazioni con gli Stati partner, senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Per introdurre lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner specifico è necessaria un’attivazione bilaterale.
Il 28 gennaio 2016 la Svizzera ha firmato una dichiarazione congiunta con il Giappone che prevede la reciproca applicazione dello standard globale sulla base dell’Accordo SAI, non appena entreranno in vigore le relative basi legali in entrambi i Paesi.
Il Giappone corrisponde al profilo di Stato con cui il Consiglio federale intende introdurre lo scambio automatico di informazioni. Questo Paese è la terza economia mondiale, membro del G8 e del G20 e un importante partner politico e commerciale per la Svizzera. Inoltre il diritto giapponese soddisfa i requisiti internazionali per quanto concerne la confidenzialità in materia fiscale (protezione dei dati e principio di specialità) e offre ai propri contribuenti sufficienti possibilità di regolarizzazione. La dichiarazione congiunta non contiene una clausola specifica sulla questione dell’accesso al mercato poiché quest’ultima verrà discussa nel quadro del regolare dialogo finanziario con il Giappone. Esso adempie dunque i criteri stabiliti dal Consiglio federale nel mandato di negoziazione dell’8 ottobre 2014. L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Giappone è prevista per il 2017 con un primo scambio di dati nel 2018.
Parallelamente al presente avamprogetto si sono tenute consultazioni concernenti l’attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con Jersey, Guernsey, Isola di Man, Islanda, Norvegia, Canada e Repubblica di Corea.
1.2. Contenuto dell’avamprogetto
L’attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner implica l’iscrizione del Paese con cui la Svizzera desidera introdurre lo scambio automatico di informazioni in un elenco da depositare presso il Segretariato dell’Organo di coordinamento dell’Accordo SAI (sez. 7 par. 1 lett. f Accordo SAI). Con il decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Giappone il Consiglio federale viene autorizzato a comunicare al Segretariato dell’Organo di coordinamento che il Giappone deve figurare nell’elenco. Inoltre il decreto conferisce al Consiglio federale la competenza di comunicare a partire da quale data si debba procedere allo scambio automatico di informazioni. Il decreto federale deve essere sottoposto per approvazione all’Assemblea federale.