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Consultazione 2016/12: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn) e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) · 11 pagine

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730.01 Ordinanza sull'energia (OEn)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero,

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I

L'ordinanza del 7 dicembre 19981 sull'energia è modificata come segue:

Art. 3gbiscpv. 4 lett. b n. 1

4Nell’emettere queste decisioni, la società nazionale di rete prende in considerazione:

b. i progetti nella lista d'attesa per le altre tecnologie di produzione nel seguente ordine:

1. i progetti per i quali, entro il 31 ottobre precedente, è pervenuta una notifica completa di messa in esercizio o per i quali è stata presentata la notifica completa dello stato di avanzamento del progetto ovvero, nel caso delle piccole centrali idroelettriche e degli impianti eolici, la seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto: secondo la data di inoltro della notifica,

Art. 3ibiscpv. 1

1La società nazionale di rete versa trimestralmente la rimunerazione ai produttori, indipendentemente dalla loro potenza allacciata. Se le risorse finanziarie del Fondo di cui all’articolo 3k e quelle derivanti dalla rimunerazione del prezzo di mercato da parte dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete non sono sufficienti per il pagamento delle rimunerazioni dovute, la rimunerazione viene versata pro rata nel corso dell’anno. Il saldo è versato nel corso dell’anno successivo.

II

Le appendici 1.1–1.5 e 1.8 sono modificate secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

1 RS 730.01