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Consultazione 2016/12: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn) e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) · 11 pagine
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Ordinanza sull'energia 730.01
posti in cima alla lista d'attesa, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della decisione positiva.
5.9.3.3 La notifica della messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti
indicazioni:
a. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.9.1.;
b. data della messa in esercizio.
N. 6.1 lett. a
6.1 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole
Gli aumenti di cui all’articolo 3a capoverso 2 ammontano:
a. nel caso di cicli del vapore:
almeno al 25 per cento del coefficiente di sfruttamento elettrico a fronte di un calore ceduto almeno di pari entità;
N. 6.2 lett. b n. 8
6.2 Esigenze minime generali
b. Biomassa non ammessa:
8. carburanti e combustibili biogeni il cui plusvalore ecologico è già stato indennizzato attraverso gli attestati previsti dalla legge sul CO2.
N. 6.9.3
6.9.3 Notifica della messa in esercizio
6.9.3.1 Per tutti gli impianti, eccetto quelli di cui al n. 6.9.3.2, la notifica della messa
in esercizio deve essere presentata al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva.
6.9.3.2 Per gli impianti che, secondo l'articolo 3gbiscapoverso 4 lettera b numero 1,
in virtù della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono posti in cima alla lista d'attesa, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della decisione positiva.
6.9.3.3 La notifica della messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indi-
cazioni:
a. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 6.9.1.;
b. data della messa in esercizio.