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Consultazione 2016/12: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn) e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) · 11 pagine

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730.01 Energia in generale

Appendice 1.3 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per gli impianti eolici

N. 5.3

5.3 Notifica della messa in esercizio

5.3.1 Per tutti gli impianti, eccetto quelli di cui al numero 5.3.2, la notifica della

messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro sette anni dalla comunicazione della decisione positiva.

5.3.2 Per impianti che, secondo l'articolo 3gbiscapoverso 4 lettera b numero 1, in

virtù della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono posti in cima alla lista d'attesa, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della decisione positiva.

5.3.3 La notifica della messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti

indicazioni:

a. designazione del tipo di impianto;

b. potenza elettrica nominale;

c. altezza del mozzo;

d. equipaggiamenti supplementari, ad esempio riscaldamento delle pale del rotore;

e. data della messa in esercizio;

f. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1.

N. 8 Disposizione transitoria relativa alla modifica del …

Per impianti che, secondo l'articolo 3gbiscapoverso 4 lettera b numero 1, in virtù della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono posti in cima alla lista d'attesa, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata entro i seguenti termini:

a. al più tardi entro sette anni dalla comunicazione della decisione positiva

qualora il gestore l'abbia ricevuta entro il 31 dicembre 2015;

b. al più tardi entro il 31 dicembre 2019 qualora il gestore abbia ricevuto una

decisione positiva tra il 1º gennaio 2016 e il 1º gennaio 2017.