Progetto
Consultazione 2016/12: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn) e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) · 11 pagine
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Ordinanza sull'energia 730.01
Appendice 1.4 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)
Condizioni di raccordo per gli impianti geotermici
N. 4.3
4.3 Notifica della messa in esercizio
4.3.1 Per tutti gli impianti, eccetto quelli di cui al n. 4.3.2, la notifica della messa
in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva.
4.3.2 Per gli impianti che, secondo l'articolo 3gbiscapoverso 4 lettera b numero 1,
in virtù della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono posti in cima alla lista d'attesa, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della decisione positiva.
4.3.3 La notifica della messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti
indicazioni:
a. data della messa in esercizio;
b. eventuali modifiche dei dati di cui ai numeri 4.1 e 4.2;
c. attestazione da parte di Swisstopo che il promotore del progetto ha messo a disposizione per l’elaborazione tutti i geodati ai sensi della legge federale del 5 ottobre 20072 sulla geoinformazione.
N. 8 Disposizione transitoria relativa alla modifica del …
Per impianti che, secondo l'articolo 3gbiscapoverso 4 lettera b numero 1, in virtù della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono posti in cima alla lista d'attesa, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata entro i seguenti termini:
a. al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva
qualora il gestore l'abbia ricevuta entro il 31 dicembre 2015;
b. al più tardi entro il 31 dicembre 2019 qualora il gestore abbia ricevuto una
decisione positiva tra il 1° gennaio 2016 e il 1° gennaio 2017.