Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/34: Modifica dell'ordinanza sull'allarme · 5 pagine

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Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS

Berna, [Data]

Modifica dell’ordinanza sull’allarme Rapporto esplicativo

1. Situazione iniziale

Polycom è la rete radio di sicurezza delle autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza (AOSS), nella quale la Confederazione e i Cantoni hanno finora investito complessivamente circa un miliardo di franchi. La rete radio di sicurezza Polycom è basata su una decisione del Consiglio federale del 21 febbraio 2001, la quale stabilisce in linea di principio la ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni per la realizzazione della rete Polycom, ma non ne disciplina i dettagli.

2. Punti essenziali del progetto

Per il previsto rinnovo parziale del sistema a partire dal 2018 e la relativa suddivisione dei costi, si intende creare una solida base legale. Ciò avverrà con la modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC, RS 520.1). Dal momento che tale modifica richiederà diversi anni, come soluzione transitoria sarà adeguata l’ordinanza sull’allarme (OAII; RS 520.12). Il messaggio concernente la modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile sarà sottoposto al Parlamento verosimilmente nel 2017. In sostanza si tratta di codificare la prassi vigente comunemente accettata per la ripartizione dei costi. Le modifiche dell’ordinanza sull’allarme non hanno conseguenze dirette a livello finanziario o di personale per la Confederazione e i Cantoni.

Per la salvaguardia del valore di Polycom il DDPS e il DFF chiedono mediante una domanda separata un credito complessivo pari a 159,4 milioni di franchi. L’ammodernamento dell’infrastruttura Polycom dei Cantoni avverrà in diverse tappe, a seconda dell’età delle stazioni base e delle risorse finanziarie messe a disposizione dai Cantoni. Il finanziamento dei 150 a 200 milioni di franchi necessari al riguardo avviene da parte dei Cantoni.

3. Commento ai singoli articoli

Titolo

Il titolo, il titolo abbreviato e l’abbreviazione dell’ordinanza sull’allarme vengono modificati tenendo conto dell’estensione del contenuto.

Art. 1 Oggetto

All’attuale articolo 1 è stata aggiunta, quale nuovo oggetto, la rete radio di sicurezza.