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Consultazione 2016/34: Modifica dell'ordinanza sull'allarme · 4 pagine
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Ordinanza sull’allerta e l’allarme (Ordinanza sull’allarme, OAll)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 agosto 20101 sull’allarme è modificata come segue:
Titolo
Ordinanza
sull’allerta, l’allarme e la rete radio nazionale di sicurezza
(Ordinanza sull’allarme e sulla rete radio di sicurezza, OARS)
Art. 1
La presente ordinanza disciplina:
a. le competenze e la procedura per l’allerta e l’allarme nonché per la diffusione di raccomandazioni di comportamento nell’ambito della protezione della popolazione;
b. le competenze e la procedura per l’esercizio e la manutenzione di un’infrastruttura unitaria per la radiotelefonia e la trasmissione di dati tra le autorità e le organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza federali e cantonali nonché i gestori di infrastrutture critiche (rete radio di sicurezza).
Titolo prima dell’art. 2
Sezione 2: Disposizioni generali concernenti l’allerta e l’allarme
Art. 16 cpv. 2, frase introduttiva, e 3
2L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) svolge i compiti seguenti:
3Il DDPS emana disposizioni sullo svolgimento di prove delle sirene e dei sistemi d’allarme.
RS ..........
1 RS 520.12
2015–3434