Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/4: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Repubblica di Corea · 14 pagine

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I lavori del Forum globale indicano che gli Stati avanzano nell’attuazione delle basi giuridiche necessarie per lo scambio automatico di informazioni e che la maggioranza dei precursori («early adopters») sarà pronta per l’applicazione da quest’anno. Gli Stati del secondo gruppo (2017/2018), tra cui la Svizzera, progrediscono nella loro preparazione, in particolare Hong Kong e Singapore.

È infine importante sottolineare che nella maggior parte degli Stati la scelta dei Paesi con cui introdurre lo scambio automatico di informazioni è di competenza del Governo e non necessita di approvazione parlamentare. Per questa ragione questi Paesi sono in grado di allestire rapidamente un’importante rete di Stati partner con cui verrà introdotto lo scambio automatico di informazioni. In Svizzera, conformemente all’ordine delle competenze e alla procedura legislativa, ogni attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni in base al MCAA è sottoposta all’approvazione dell’Assemblea federale. Il rispetto della procedura legislativa implica, nel caso specifico dello scambio automatico di informazioni, il rapido avvio dei negoziati con gli Stati partner affinché l’introduzione dello scambio automatico di informazioni avvenga nel 2017 con un numero soddisfacente di Stati

conformemente agli obblighi della Svizzera presi nei confronti del Forum globale.

5 Commento ai singoli articoli del decreto federale

Il decreto oggetto della presente consultazione ha le disposizioni seguenti:

Art. 1

Con il presente articolo l’Assemblea federale autorizza il Consiglio federale a notificare al Segretariato dell’Organo di coordinamento del MCAA che la Corea deve figurare nell’elenco degli Stati con i quali la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni (cpv. 1). L’Assemblea federale delega inoltre al Consiglio federale la competenza di fissare la data a partire dalla quale le informazioni devono essere scambiate (cpv. 2). Questo approccio corrisponde a quello praticato in relazione alla messa in vigore delle leggi federali. Esso permette inoltre di tener conto delle procedure di approvazione relative alla Convenzione sull’assistenza amministrativa, al MCAA, alla LSAI e al presente avamprogetto.

Art. 2

L’atto che autorizza il Consiglio federale a iscrivere uno Stato nell’elenco degli Stati con cui la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni non stabilisce norme di diritto e deve quindi essere redatto sotto forma di decreto federale e non di legge (art. 163 cpv. 2 della Costituzione, Cost.). Pur non essendo un trattato internazionale ai sensi dell’articolo 141 Cost., il meccanismo di attivazione bilaterale esplica effetti equivalenti a quelli di un accordo bilaterale sullo scambio automatico di informazioni, poiché permette di attuare in modo concreto il MCAA (in merito alle conseguenze dell’attuazione del MCAA, cfr. il messaggio del 5 giugno 2015 relativo all’approvazione del MCAA e alla sua attuazione). Il decreto federale deve quindi essere sottoposto a referendum facoltativo in applicazione dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

Tuttavia, se la LSAI entra in vigore prima del voto finale del presente decreto, l’articolo 39 di questa legge sarà applicabile al decreto. Secondo questo articolo l’Assemblea federale approva mediante un decreto federale semplice l’introduzione di uno Stato nell’elenco dell’OCSE secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f MCAA, ovvero non sottostà a referendum facoltativo.

6 Ripercussioni finanziarie

L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Corea dovrebbe rafforzare la credibilità e l’integrità della piazza finanziaria svizzera sul piano internazionale, migliorare la prevedibilità del diritto e l’accesso al mercato ai fornitori di servizi finanziari attivi a livello internazionale.

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