Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/4: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Repubblica di Corea · 14 pagine
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gennaio 2017. Tali accordi complementari devono essere di principio conclusi con tutti gli Stati partner con cui è prevista l’attuazione dello scambio automatico di informazioni dal 2017 sulla base dell’articolo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa.
La Svizzera ha firmato la Convenzione sull’assistenza amministrativa il 15 ottobre 2013 e il MCAA il 19 novembre 2014. L’Assemblea federale ha approvato la Convenzione sull’assistenza amministrativa, il MCAA e la LSAI il 18 dicembre 2015. Così, in assenza di referendum, la Svizzera disporrà delle necessarie basi legali per introdurre lo scambio automatico di informazioni con i Paesi interessati.
4.3 Regolarizzazione del passato
Secondo il mandato adottato dal Consiglio federale l’8 ottobre 2014, lo scambio automatico di informazioni può essere introdotto soltanto se esistono meccanismi appropriati che, se necessario, permettano ai contribuenti di regolarizzare la loro situazione fiscale e garantiscano in questo modo una transizione ordinata verso il nuovo sistema di scambio di informazioni.
La Corea offre un programma di collaborazione volontaria relativa a redditi e valori patrimoniali esteri non dichiarati («Offshore Voluntary Disclosure Program»). Con questo programma i contribuenti coreani possono regolarizzare i loro redditi e valori patrimoniali esteri. Il programma è iniziato il 1° ottobre 2015 e finirà il 31 marzo 2016. I contribuenti possono dichiarare entro questo termine i pertinenti redditi e valori patrimoniali e pagare le imposte ai quali sono assoggettati. Con la partecipazione a questo programma è possibile evitare le multe previste dalla legislazione fiscale e dalla legge sulle operazioni di cambio. Con questa partecipazione non è però applicabile alle cosiddette pene fiscali supplementari per il non pagamento o il pagamento parziale di imposte («additional tax penalties for non-payment or underpayment of tax»). Queste pene sono delle multe. La base di calcolo è costituita dall’importo di imposta dovuto. A questo importo viene addebitata un’aliquota dello 0,3 per mille al giorno. I contribuenti possono inoltre beneficiare di un perseguimento penale più lieve, o che addirittura vi si rinunci, relativo alla sottrazione d’imposta commessa e alla non comunicazione delle operazioni di cambio.
Le possibilità di regolarizzazione in Corea possono essere considerate nel loro insieme adeguate.
Dall’inizio del 2010 i contribuenti svizzeri possono ricorrere alla denuncia spontanea non punibile e al recupero d’imposta semplificato. Queste misure permettono alle persone fisiche e giuridiche di regolarizzare i redditi e gli averi non dichiarati senza il rischio di conseguenze a livello penale. Per maggiori informazioni si rimanda al messaggio del 5 giugno 2015 relativo al MCAA e alla LSAI.9
4.4 Confidenzialità e sicurezza dei dati
4.4.1 In generale
In generale la cooperazione fiscale è strettamente inquadrata da accordi internazionali che pongono elevate esigenze in materia di confidenzialità e di impiego di dati fiscali (art. 22 della Convenzione sull’assistenza amministrativa; sez. 5 MCAA; art. 26 del Modello di convenzione dell’OCSE). Nel quadro dei negoziati è pertanto importante verificare l’esistenza di una legislazione in materia di protezione dei dati e che il trattamento e l’utilizzazione dei dati da parte delle autorità fiscali avverranno nel quadro limitato degli accordi internazionali di cui sopra. La protezione materiale dei dati è dunque principalmente garantita tramite le norme del diritto fiscale.
Con la Corea non è stata inoltre in passato segnalata alcuna difficoltà in termini di protezione dei dati per quanto concerne la cooperazione fiscale in materia di scambio di informazioni su domanda, nel frattempo oggetto di un’esperienza pluriennale. L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) ha inoltre considerato conforme alla legge sulla protezione dei dati lo scambio di informazioni sulla base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni e della legge sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF). Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ritiene che gli aspetti
9 FF 2015 4467, pag. 4534
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