Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/4: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Repubblica di Corea · 14 pagine

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4 Valutazione

4.1 Relazioni economiche e politiche

Svizzera e Corea intrattengono relazioni buone e sempre più strette. La Corea riconosciuta come uno Stato di diritto integro ed è membro del G20. La Corea è anche membro di organizzazioni internazionali centrali come l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e le sue istituzioni, come il Fondo monetario internazionale (FMI) o l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e la Banca mondiale.

Per la Svizzera la Corea è un importante partner commerciale. Dal 2006 è in vigore un Accordo di libero scambio7 tra la Corea e gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), di cui fa parte anche la Svizzera. Nel 2014 il volume commerciale bilaterale ammontava a 3,6 miliardi di franchi circa. Dal 25 luglio 2012 è parimenti in vigore un Protocollo che modifica la Convenzione del 1981 tra la Svizzera e la Corea per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (CDI Svizzera

- Corea)8. Il Protocollo contiene una clausola sullo scambio di informazioni fiscali su domanda conforme allo standard OCSE. La Corea è inoltre un membro attivo del Forum globale e fa parte del gruppo peer review che effettua una valutazione tra pari.

Tenuto conto di queste considerazioni la Corea corrisponde al profilo di Stato con cui il Consiglio federale intende introdurre lo scambio automatico di informazioni. L’introduzione dello scambio automatico di informazioni contribuirà in particolare a rafforzare la cooperazione fiscale con la Corea. Dopo l’Australia, il Giappone e il Canada la Svizzera può inoltre attuare lo standard globale con un altro importante Paese del G20 e dunque accentuare ancor di più la sua intenzione di introdurre lo scambio automatico di informazioni a livello internazionale.

4.2 Attuazione delle necessarie basi legali

Per introdurre lo scambio automatico di informazioni sulla base del MCAA devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- la Convenzione sull’assistenza amministrativa è in vigore in entrambi gli Stati;

- entrambi gli Stati hanno firmato il MCAA;

- entrambi gli Stati hanno confermato di disporre delle basi legali necessarie per applicare lo standard globale;

- entrambi gli Stati notificano al Segretariato dell’Organo di coordinamento del MCAA la loro intenzione di voler scambiare informazioni su base automatica con l’altro Stato.

La Corea è firmataria della Convenzione sull’assistenza amministrativa e del MCAA. La Convenzione sull’assistenza amministrativa e il Protocollo di modifica sono state firmate dalla Corea il 27 maggio 2010. La (riveduta) Convenzione sull’assistenza amministrativa è entrata in vigore il 1° luglio 2012. Il MCAA è stato firmato il 29 ottobre 2014. In veste di precursore («early adopter») la Corea si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni dal 2016 e ad effettuare il primo scambio nel 2017. Ciò significa che disporrà di una legislazione di applicazione per quella data.

La Corea dispone dunque delle necessarie basi legali per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e del MCAA. La legge di applicazione è entrata in vigore.

Per la Svizzera la Convenzione sull’assistenza amministrativa dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2017. Conformemente alle disposizioni di applicazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa, bisognerà concludere con la Corea un accordo complementare ai sensi dell’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa che è di competenza del Consiglio federale secondo l’articolo 4 del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione sull’assistenza amministrativa. In questo modo l’applicazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dunque l’attuazione dello scambio automatico di informazioni può essere convenuto dal 1°

7 RS 0.632.312.811

8 RS 0.672.928.11

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