Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/4: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Repubblica di Corea · 14 pagine

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naio e di febbraio del corrente anno la Svizzera ha inoltre firmato le dichiarazioni congiunte per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con Guernsey, Jersey, l’Isola di Man, l’Islanda, la Norvegia, il Giappone e il Canada. In seguito è stata avviata la procedura di consultazione concernente i relativi decreti federali.

2 Basi legali per l’attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni

In vista dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni, il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha firmato l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari («Multilateral Competent Authority Agreement», MCAA).

Questo accordo è basato sull’articolo 6 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa) e permette di garantire un’applicazione uniforme dello standard globale. La Convenzione sull’assistenza amministrativa4, il MCAA5 e la legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)6 sono state approvate dall’Assemblea federale il 18 dicembre 2015. Il MCAA e la Convenzione sull’assistenza amministrativa costituiscono le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto.

Nel quadro del MCAA è necessaria un’attivazione bilaterale per introdurre lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner. Quest’ultima implica l’iscrizione del Paese con cui la Svizzera desidera introdurre lo scambio automatico di informazioni in un elenco da depositare presso il Segretariato dell’Organo di coordinamento del MCAA (sez. 7 par. 2.2 MCAA). Il presente avamprogetto di decreto concerne l’attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con la Corea, ovvero l’autorizzazione concessa dall’Assemblea federale al Consiglio federale di comunicare al Segretariato dell’Organo di coordinamento del MCAA che la Corea deve figurare nell’elenco secondo il paragrafo 2.2 della sezione 7 del MCAA.

3 Andamento e risultato dei negoziati

Le discussioni sull’introduzione dello scambio automatico di informazioni si sono svolte sottoforma di conferenze telefoniche e riunioni a margine degli incontri OCSE tra i rappresentanti del Ministero della Strategia e delle Finanze coreano e la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI). La delegazione svizzera ha condotto i negoziati sulla base dei mandati di negoziazione adottati dal Consiglio federale l’8 ottobre 2014. La Svizzera e la Corea hanno manifestato la loro volontà di introdurre lo scambio automatico di informazioni con una dichiarazione congiunta che è stata firmata il 18 febbraio 2016 (cfr. allegato). La dichiarazione congiunta, non vincolante dal punto di vista giuridico, riflette l’intesa tra la Svizzera e la Corea su aspetti specifici delle loro relazioni bilaterali, quali la constatazione di sufficienti possibilità di regolarizzazione, di norme soddisfacenti in ambito di confidenzialità. La dichiarazione congiunta attesta inoltre la volontà di intensificare la collaborazione per quanto concerne l’accesso al mercato.

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5 FF 2015 7947

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