Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/4: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Repubblica di Corea · 14 pagine
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8 Aspetti giuridici
8.1 Costituzionalità
In ragione della sua natura politica e programmatica, la dichiarazione congiunta costituisce uno strumento internazionale giuridicamente non vincolante che non ha dovuto sottostare all’approvazione dell’Assemblea federale ai sensi dell’articolo 166 capoverso 2 Cost. e ha potuto essere conclusa dal Consiglio federale nel quadro della sua competenza generale di gestione degli affari esteri secondo l’articolo 184 capoverso 1 Cost.
Per contro, l’avamprogetto di decreto federale che autorizza il Consiglio federale a notificare al Segretariato dell’Organo di coordinamento che la Repubblica di Corea deve figurare nell’elenco degli Stati con cui la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea federale (art. 163 cpv. 2 Cost.). L’avamprogetto di decreto federale si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza sugli affari esteri.
8.2 Conformità con gli obblighi internazionali della Svizzera
Il presente avamprogetto è conforme allo standard globale dell’OCSE. Lo scambio automatico di informazioni con la Corea avviene sulla base del MCAA che costituisce uno strumento conforme allo standard per introdurre questo tipo di scambio.
L’introduzione dello scambio automatico di informazioni non pregiudica la CDI Svizzera - Corea. I due Paesi continueranno a scambiarsi informazioni su domanda sulla base della CDI ed effettuare invece lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari sulla base della Convenzione sull’assistenza amministrativa, del MCAA e dell’attivazione bilaterale oggetto del presente rapporto in quanto le due forme di scambio di informazioni si completano.
Gli altri obblighi internazionali non sono interessati dal presente avamprogetto.
8.3 Forma dell’atto
Conformemente all’articolo 163 capoverso 2 Cost., gli atti che non contengono norme di diritto sono emanati sotto forma di decreto federale. Poiché l’atto che attribuisce al Consiglio federale la competenza di notificare al Segretariato dell’Organo di coordinamento del MCAA l’elenco degli Stati ai sensi della sezione 7 paragrafo 2.2 MCAA non contiene norme di diritto, esso deve essere sottoposto all’Assemblea federale sottoforma di decreto federale. Pur non essendo di fatto un trattato internazionale ai sensi dell’articolo 141 Cost., il meccanismo di attivazione bilaterale esplica effetti equivalenti. Il decreto federale deve pertanto essere sottoposto a referendum facoltativo in applicazione dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. (art. 2 del decreto federale).
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