Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/4: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Repubblica di Corea · 12 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione riguardante l’approvazione del decreto federale concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Corea

giungano miglioramenti in questo ambito. L’avvio di colloqui relativi all’accesso al mercato costituirebbe infatti un requisito minimo per la conclusione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni.

Economiesuisse, l’ASB, l’ABG e l’UBCS sostengono che la Corea non è disposta ad agevolare o garantire l’accesso al mercato ai fornitori di servizi finanziari svizzeri.

Secondo l’ABG, per continuare a offrire prestazioni dalla Svizzera è importante promuovere le discussioni sul miglioramento dell’accesso al mercato poiché si tratta di una questione di importanza centrale per il settore orientato all’esportazione del Private Banking.

Il CP critica il fatto che la Svizzera non abbia ottenuto alcuna controprestazione concreta dalla Corea, sebbene il miglioramento dell’accesso al mercato avrebbe dovuto essere una componente obbligatoria dei negoziati sullo scambio automatico di informazioni. La Svizzera si sarebbe invece accontentata di vaghe garanzie, un approccio che non sarebbe soddisfacente.

Anche se le persone residenti in Corea rappresentano soltanto una piccola fetta della clientela bancaria svizzera, il CP e l’ABPS ritengono che rinunciare a un migliore accesso al mercato coreano per i servizi finanziari costituisca un precedente sfavorevole in vista dei negoziati che si terranno con Paesi in cui risiedono invece molti clienti.

L’ASG evidenzia che la Corea è da sempre un mercato finanziario molto isolato che esclude ampiamente la fornitura transfrontaliera di servizi finanziari. Essendo un Paese in crescita, la Corea rappresenterebbe però un mercato potenziale per i fornitori di servizi finanziari svizzeri per quanto concerne il settore della clientela privata facoltosa. Il miglioramento dell’accesso al mercato dovrebbe essere oggetto dei negoziati, nonostante dal punto di vista attuale il mercato coreano appaia poco rilevante. La questione non sarebbe stata invece tematizzata nei negoziati sullo scambio automatico di informazioni.

Il CP, l’usam e l’ASG chiedono pertanto di sospendere l’accordo sull’introduzione dello scambio automatico di informazioni fino a quando la Corea si dichiarerà a favore di un’apertura del mercato per i servizi finanziari.

4.3. Entrata in vigore / attuazione

SwissHoldings e ABG accolgono favorevolmente una rapida introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Corea.

Economiesuisse, l’ASB e l’UBCS sottolineano l’importanza per la piazza bancaria che l’accordo sullo scambio automatico di informazioni entri in vigore e i dati siano raccolti dal 1° gennaio di un determinato anno. L’introduzione e la raccolta o la comunicazione di dati con scadenza inferiore a un anno dovrebbero essere respinte in ragione degli eccessivi oneri supplementari che ne deriverebbero per le banche.

4.4. Rinvii alla Convenzione sull’assistenza amministrativa, all’Accordo SAI e alla LSAI

I Cantoni di AI, BL, OW, NW, TG e TI nonché l’UDC e il Forum OAD rinviano alle richieste espresse nei loro pareri concernenti l’Accordo SAI e la LSAI.2

2 Il relativo rapporto è disponibile all’indirizzo seguente: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2015 > Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale