Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/4: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Repubblica di Corea · 12 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione riguardante l’approvazione del decreto federale concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Corea

L’usam critica il fatto che importanti aspetti legati allo scambio di informazioni come l’accesso al mercato, la protezione dei clienti e la qualità dei dati siano stati completamente esclusi dai negoziati. Sebbene non ve ne sia motivo, la tempistica nella conclusione di accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni sarebbe inoltre stata accelerata. Di conseguenza, si sarebbero verificate ripetute lacune nei relativi accordi e non sarebbe stato possibile osservare l’evoluzione mondiale della prassi in questo ambito. Una situazione che si ripercuoterebbe negativamente su tutta la politica economica estera del nostro Paese. L’usam ritiene che sarebbe una strategia sbagliata concludere il più rapidamente possibile numerosi accordi di scambio automatico di informazioni, tralasciando la richiesta di controprestazioni concrete a favore della Svizzera. Per questi motivi bisognerebbe respingere l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Corea.

Il CP e l’ABPS temono inoltre che l’accordo sullo scambio automatico di informazioni con la Corea crei per la Svizzera un precedente svantaggioso che potrebbe influenzare i futuri accordi.

Coordinamento tra l’introduzione dello scambio automatico di informazioni e la proce-

dura delle piazze finanziarie concorrenti (level playing field)

Economiesuisse, l’ASB, l’ABG, l’UBCS e l’ASG evidenziano che la Corea né si è dichiarata disposta né si è impegnata a concludere accordi sullo scambio automatico di informazioni equivalenti con piazze finanziarie concorrenti. Secondo il CP, economiesuisse, l’ASB, l’ABG, l’UBCS, l’ABPS e l’ASG allo stato attuale è poco chiaro come si comporteranno le importanti piazze finanziarie concorrenti della Svizzera rispetto allo scambio automatico di informazioni. L’ABG è dell’avviso che se la Svizzera dovesse concludere affrettatamente accordi sullo scambio automatico di informazioni, e le piazze finanziarie concorrenti non dovessero fare altrettanto, rischierebbe di subire uno svantaggio concorrenziale. Il CP e l’ABG chiedono che, prima dell’entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni con la Corea, la Svizzera abbia sufficienti certezze che essa introduca lo scambio automatico di informazioni anche con le importanti piazze finanziarie concorrenti del nostro Paese. Il CP, economiesuisse, l’ASB, l’ABG, l’UBCS e l’ABPS raccomandano pertanto al Consiglio federale di non procedere ancora all’attuazione dello scambio automatico di informazioni con la Corea poiché solo così è possibile garantire in modo efficace il level playing field.

Secondo l’ABPS non vi è alcun motivo di attivare precipitosamente lo scambio automatico di informazioni con la Corea. L’ABPS è consapevole del fatto che i Governi delle piazze finanziarie concorrenti spesso non devono sottoporre ad approvazione parlamentare l’attivazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner e che dunque la decisione di introdurre lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner può essere presa all’ultimo momento e in modo rapido. È pertanto difficile valutare quali Stati introdurranno con la Corea lo scambio automatico di informazioni entro l’entrata in vigore dello stesso tra la Svizzera e il la Corea. Che il nostro Paese debba avviare anticipatamente le procedure di approvazione dello scambio automatico di informazioni rispetto alle piazze finanziarie concorrenti non significa che debba concluderle prima.

L’ABG e l’ABPS propongono di introdurre una disposizione nella legge secondo cui l’entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner sia valida unicamente se il Paese in questione ha concluso un accordo equivalente anche con le importanti piazze finanziarie concorrenti, come Gran Bretagna, New York, Hong Kong o Singapore. In questo modo, secondo l’ABG, è possibile garantire una parità di condizioni (level playing field) più vincolante.

Regolarizzazione del passato