Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/4: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Repubblica di Corea · 12 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 9Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione riguardante l’approvazione del decreto federale concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Corea
Il CP, l’ASB, l’usam, l’ASG, l’UBCS, l’ABPS e l’ASG fanno notare che la Corea ha approntato per i contribuenti un programma di regolarizzazione del passato (Offshore Voluntary Disclosure Program) per mettere in regola redditi e averi non dichiarati. Il programma sarebbe tuttavia stato offerto solo per un breve lasso di tempo (fino a marzo 2016). Inoltre, malgrado l’autodenuncia volontaria, sarebbero state riscosse imposte sanzionatorie supplementari per il non pagamento o il pagamento parziale di imposte (additional tax penalties for non-payment or underpayment of tax). Si tratterebbe di fatto di multe elevate commisurate all’importo fiscale dovuto. Sebbene in questo caso non sia previsto un perseguimento penale, non è possibile considerare adeguata tale regolamentazione per le autodenunce volontarie. Secondo l’ASG l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Corea non è giustificata.
Per quanto concerne la regolarizzazione del passato per i contribuenti, economiesuisse, l’ASB, l’UBCS e l’ABPS auspicano una garanzia da parte della Corea secondo cui le banche e i loro collaboratori, che sostengono i clienti nella regolarizzazione, non vengano criminalizzati.
Protezione dei dati e principio di specialità
Il PLR, l’UDC e l’usam ritengono che le informazioni fornite nei rapporti esplicativi non permettono di valutare adeguatamente se la protezione dei dati e il principio di specialità siano rispettati negli Stati partner. Bisognerebbe verificare se la Corea garantisce uno scambio di dati conforme allo standard e se i dati scambiati sono di elevata qualità. A questo proposito l’UDC rimanda alla perizia del professor Matteotti1, secondo cui lo scambio automatico di informazioni viola la Costituzione se lo Stato partner non soddisfa i requisiti minimi legali in materia di protezione dei dati. I principi di diritto costituzionale commentati nella perizia Matteotti dovrebbero essere assolutamente rispettati. Se la Corea non soddisfa questi standard minimi di protezione dei dati la Svizzera dovrebbe immediatamente sospendere lo scambio automatico di informazioni con questo Stato.
L’ASG sottolinea che l’introduzione dello scambio automatico di informazioni dovrebbe avvenire soltanto con Stati che garantiscono il rispetto della protezione dei dati e del principio di specialità previsto dal Common Reporting Standard. Da rapporti di organizzazioni sui diritti umani risulterebbe che in Corea la libertà di opinione e di riunione verrebbe progressivamente limitata. L’IFPDT avrebbe inoltre giudicato insufficiente la legislazione coreana in materia di protezione dei dati di persone fisiche. Tali elementi giustificherebbero i dubbi sullo Stato di diritto in Corea e la sospensione del processo di approvazione dello scambio automatico di informazioni. Il Governo di Seoul dovrebbe dapprima intraprendere quanto necessario per l’attuazione e il rispetto dei diritti umani. La Svizzera dovrebbe avere la certezza che con il pretesto dello scambio automatico di informazioni non entrino nel Paese dati che potrebbero essere utilizzati contro le persone interessate mettendone a rischio l’incolumità o il patrimonio. L’ASG considera incompatibile con i principi fondamentali della Svizzera concludere lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner per cui esistono notevoli dubbi sul suo Stato di diritto.
Accesso al mercato
Il PLR deplora che per quanto concerne l’accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari i negoziati con la Corea non abbiano dato esito a soluzioni concrete e chiede il massimo impegno affinché, parallelamente all’introduzione dello scambio automatico di informazioni, si rag-
1 Breve perizia del prof. dr. René Matteotti sulla conformità costituzionale dello scambio automatico di informazioni su mandato della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, Zurigo 13 agosto 2015.