Progetto

Consultazione 2016/53: Velocizzazione delle procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo). Entrata in vigore parziale della modifica del 25 settembre 2015 della legge sull'asilo (LAsi) · 2 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

[Signature] [QR Code]

Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull’asilo, OAsi 2)

Modifica del … Progetto

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza 2 dell’11 agosto 19991 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie è modificata come segue:

Art. 24 cpv. 1, secondo periodo introduttivo e lett. a-d, 4 e 5

1La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per rifugiati e apolidi. Versa tali somme forfettarie a contare dall’inizio del mese seguente la decisione concernente il riconoscimento della qualità di rifugiato, l’ammissione provvisoria del rifugiato o il riconoscimento dello statuto di apolide, fino alla fine del mese in cui:

a. il rifugiato ottiene un permesso di domicilio o sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 42 capoverso 3 o 4 oppure 43 capoverso 2 o 3 LStr2 per la pretesa al rilascio di un permesso di domicilio, ma al massimo durante cinque anni a contare dalla presentazione della domanda d’asilo in seguito alla quale è stato concesso l’asilo;

b. il rifugiato ammesso provvisoriamente ottiene un permesso di dimora o di domicilio in virtù del diritto in materia di stranieri o sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 42 capoverso 1 oppure 43 capoverso 1 o 3 LStr per la pretesa al rilascio di un permesso di dimora, ma al massimo durante sette anni a contare dall’entrata;

c. l’apolide ottiene un permesso di domicilio o sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 42 capoverso 3 o 4 oppure 43 capoverso 2 o 3 LStr per la pretesa al rilascio di un permesso di domicilio, ma al massimo durante cinque anni a contare dal riconoscimento dello statuto di apolide;

4e5 Abrogati

1 RS 142.312

2 RS 142.20

2016–......