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Consultazione 2016/53: Velocizzazione delle procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo). Entrata in vigore parziale della modifica del 25 settembre 2015 della legge sull'asilo (LAsi) · 2 pagine
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Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull’asilo, OAsi 2)
Modifica del … Progetto
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza 2 dell’11 agosto 19991 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie è modificata come segue:
Art. 24 cpv. 1, secondo periodo introduttivo e lett. a-d, 4 e 5
1La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per rifugiati e apolidi. Versa tali somme forfettarie a contare dall’inizio del mese seguente la decisione concernente il riconoscimento della qualità di rifugiato, l’ammissione provvisoria del rifugiato o il riconoscimento dello statuto di apolide, fino alla fine del mese in cui:
a. il rifugiato ottiene un permesso di domicilio o sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 42 capoverso 3 o 4 oppure 43 capoverso 2 o 3 LStr2 per la pretesa al rilascio di un permesso di domicilio, ma al massimo durante cinque anni a contare dalla presentazione della domanda d’asilo in seguito alla quale è stato concesso l’asilo;
b. il rifugiato ammesso provvisoriamente ottiene un permesso di dimora o di domicilio in virtù del diritto in materia di stranieri o sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 42 capoverso 1 oppure 43 capoverso 1 o 3 LStr per la pretesa al rilascio di un permesso di dimora, ma al massimo durante sette anni a contare dall’entrata;
c. l’apolide ottiene un permesso di domicilio o sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 42 capoverso 3 o 4 oppure 43 capoverso 2 o 3 LStr per la pretesa al rilascio di un permesso di domicilio, ma al massimo durante cinque anni a contare dal riconoscimento dello statuto di apolide;
4e5 Abrogati
1 RS 142.312
2 RS 142.20
2016–......