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Consultazione 2016/6: Revisione dell'ordinanza concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali · 6 pagine

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Ordinanza concernente l’esame complementare per l’ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello svizzero alle università cantonali e ai politecnici federali

del 2 febbraio 2011

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 19911 sui PF;

visto l’articolo 60 della legge del 23 giugno 20062 sulle professioni mediche;

in esecuzione dell’Accordo amministrativo del 16 gennaio/15 febbraio 19953 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) relativo al riconoscimento degli attestati di maturità, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l’esame complementare per l’ammissione dei titolari di un attestato federale di maturità professionale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello svizzero alle università cantonali e ai politecnici federali.

Art. 2 Scopo dell’esame complementare

1L’esame complementare ha lo scopo di consentire ai titolari di un attestato federale di maturità professionale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello svizzero di acquisire le conoscenze e le capacità generali necessarie per intraprendere studi universitari generali.

2L’attestato di superamento dell’esame complementare, assieme all’attestato federale di maturità professionale o all’attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello svizzero, vale come attestato equivalente alla maturità liceale svizzera o riconosciuta dalla Confederazione. In quanto tale, dà diritto all’ammissione:

a. ai politecnici federali secondo la legge del 4 ottobre 1991 sui PF;

b. agli esami federali per le professioni mediche secondo la legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche.

3L’ammissione alle università cantonali è retta dal diritto cantonale.

1 RS 414.110

2 RS 811.11

3 FF 1995 II 242, 2004 203