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Consultazione 2016/6: Revisione dell'ordinanza concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali · 6 pagine
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Esame complementare per l’ammissione dei titolari di un attestato
di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali
e. i gruppi di materie se l’esame è suddiviso in due sessioni.
2La Commissione svizzera di maturità elabora le direttive insieme alla Commissione federale di maturità professionale e alla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie.
3Le direttive sottostanno all’approvazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca7 e del Comitato della CDPE.
Art. 7 Materie d’esame
I candidati sostengono esami complementari nelle materie seguenti:
a. prima lingua nazionale (tedesco, francese o italiano);
b. seconda lingua nazionale (tedesco, francese o italiano) o inglese;
c. matematica;
d. scienze sperimentali (ambiti biologia, chimica e fisica);
e. scienze umane e sociali (ambiti storia e geografia).
Art. 8 Modalità d’esame
Nelle materie d’esame si procede come segue:
a. prima lingua nazionale: prova scritta e orale;
b. seconda lingua nazionale o inglese: prova scritta e orale;
c. matematica: prova scritta e orale;
d. scienze sperimentali: prova scritta;
e. scienze umane e sociali: prova scritta.
Art. 9 Esame in due sessioni
1L’esame della Commissione svizzera di maturità può essere sostenuto come esame completo in un’unica sessione oppure suddiviso in due sessioni.
2Se svolto in una scuola, l’esame deve essere sostenuto come esame completo in un’unica sessione.
Art. 10 Note, totale dei punti e ponderazione delle note
1Le prestazioni in ognuna delle cinque materie sono espresse in punti e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.
7 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013.