Progetto
Consultazione 2016/6: Revisione dell'ordinanza concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali · 6 pagine
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Scuole medie
Sezione 2: Esame complementare
Art. 3 Principi
1L’esame complementare sottostà alla vigilanza della Commissione svizzera di maturità.
2Fatto salvo il capoverso 3, è organizzato dalla Commissione svizzera di maturità.
3La Commissione svizzera di maturità può, su proposta di un Cantone, autorizzare una scuola che rilascia attestati di maturità liceale riconosciuti dalla Confederazione a organizzare l’esame complementare. La condizione è che questa scuola proponga un corso di preparazione di un anno.
Art. 4 Scopo dell’esame, sessioni, iscrizione, ammissione, tasse
1Allo scopo dell’esame, alle sessioni, all’iscrizione, all’ammissione e alle tasse si applicano per analogia:
a. le disposizioni dell’ordinanza del 7 dicembre 19984 sull’esame svizzero di maturità;
b.5 le disposizioni dell’ordinanza del 3 novembre 20106 sulle tasse e le inden- nità per l’esame svizzero di maturità e gli esami complementari.
2Le sessioni d’esame, l’iscrizione e le tasse per l’esame complementare svolto nelle scuole cantonali sono rette dalle corrispondenti disposizioni cantonali.
3Le scuole autorizzate a organizzare l’esame complementare possono ammettere soltanto i candidati che hanno seguito il corso di preparazione di un anno.
Art. 5 Obiettivi e programmi d’esame per le singole materie
1Gli obiettivi e i programmi d’esame per le singole materie si fondano sul Piano quadro degli studi per le scuole di maturità della CDPE valido in tutta la Svizzera.
2Essi sono contenuti nelle direttive.
Art. 6 Direttive
1A complemento della presente ordinanza, la Commissione svizzera di maturità emana direttive. Esse disciplinano in particolare:
a. i dettagli dell’ammissione;
b. gli obiettivi e i programmi d’esame per le singole materie;
c. la procedura d’esame e i criteri di valutazione;
d. gli strumenti di lavoro ammessi all’esame;
4 RS 413.12
5RU 2012 3625