Progetto
Consultazione 2016/6: Revisione dell'ordinanza concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali · 6 pagine
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Scuole medie
2Le note delle prove orali sono attribuite congiuntamente dall’esperto e dall’esaminatore. Nelle materie oggetto di una prova scritta e di una prova orale, la nota finale è la media aritmetica arrotondata al mezzo punto.
3Il totale dei punti è dato dalla somma delle note nelle cinque materie.
4Tutte le note hanno lo stesso peso.
Art. 11 Superamento dell’esame
1L’esame è superato se il candidato:
a. ha ottenuto un totale di almeno 20 punti;
b. non ha più di due note inferiori a 4; e
c. non ha nessuna nota inferiore a 2.
2L’esame non è superato se il candidato:
a. non adempie le condizioni del capoverso 1;
b. non si presenta all’esame senza fornire tempestivamente ragioni fondate;
c. senza autorizzazione, non continua l’esame iniziato;
d. si serve di strumenti di lavoro non ammessi o si rende colpevole di altri comportamenti sleali.
Art. 12 Sanzioni, valutazione dell’esame, attestato, deroghe e procedura
di ricorso
Alle sanzioni, alla valutazione dell’esame, all’attestato, alle deroghe, in particolare a favore delle persone con disabilità, e alla procedura di ricorso si applicano per analogia:
a. le disposizioni dell’ordinanza del 7 dicembre 19988 sull’esame svizzero di maturità, se l’esame complementare è organizzato dalla Commissione svizzera di maturità;
b. le disposizioni cantonali sull’esame liceale di maturità, se l’esame complementare è organizzato da una scuola.
Art. 13 Ripetizione dell’esame
1L’esame può essere ripetuto una volta. Se l’esame è stato sostenuto in due sessioni, ogni parte può essere ripetuta una volta.
2Le prove nelle materie in cui il candidato ha ottenuto almeno la nota 5 al primo tentativo non devono essere ripetute.