Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/6: Revisione dell'ordinanza concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali · 5 pagine

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3.2 Osservazioni relative ai singoli articoli

Art. 2 Scopo dell’esame complementare

Swissuniversities propone di cambiare in tedesco la formulazione contenuta nel capoverso 2 dell’ordinanza sostituendo «eidgenössisch» con «schweizerisch anerkannten gymnasialen Maturität» come nel regolamento.

Art. 6 Direttive

VS propone che le direttive di applicazione (art. 6 cpv. 3 dell’ordinanza / del regolamento) siano sottoposte non soltanto al Comitato della CDPE ma anche alla sua Assemblea plenaria.

Nella versione tedesca dell’ordinanza all’articolo 6 capoverso 2 Swissuniversities propone di sostituire «schweizer Hochschulen» con «schweizerischen Hochschulen» in analogia con il regolamento.

GE chiede che l’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza / del regolamento preveda il coinvolgimento della commissione incaricata del riconoscimento dei diplomi delle scuole specializzate nell’elaborazione delle direttive per l’esame complementare allo stesso livello della Commissione svizzera di maturità e della Commissione federale di maturità professionale.