Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/1: Modifica dell'ordinanza sulla liquidità (OLiq) · 10 pagine

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Procedura di consultazione concernente la modifica dell’ordinanza sulla liquidità – Attuazione della quota di finanziamento (Net Stable Funding Ratio, NSFR): rapporto sui risultati

silea. Le disposizioni sull’aspettativa del mercato per determinare la durata residua degli strumenti di capitale proprio sono confuse. Nella prassi gli strumenti dei fondi propri di base supplementari e dei fondi propri complementari (prestiti AT1 e Tier 2) prevedono generalmente l’esercizio di opzioni call a favore dell’emittente. Si potrebbe erroneamente dedurre che il mercato si aspetti l’esercizio dell’opzione call da parte dell’emittente alla scadenza delle stesse. Ciò andrebbe corretto. Inoltre il trattamento degli strumenti TLAC di cui all’articolo 17l dovrebbe essere definito in modo che eventuali opzioni per il riacquisto di questi strumenti non siano prese in considerazione (parere analogo espresso da UBCS).

Art. 17n: determinazione della durata residua degli attivi e delle posizioni fuori bilancio

L’ASB chiede che sia recepito lo standard di Basilea che stabilisce esplicitamente la parità di trattamento tra le opzioni di proroga e le opzioni volte a ridurre la durata contrattuale.

Art. 17o: computo, principio del giorno di negoziazione

Per Raiffeisen le banche devono avere la possibilità di redigere i rapporti sulla liquidità secondo il principio del giorno di negoziazione o del giorno della transazione. L’ABG vorrebbe che si precisasse che le banche devono fornire informazioni sulle differenze tra i due principi non regolarmente ma soltanto su richiesta.

Art. 17p: impegni e crediti interdipendenti

ASB, CS e USAM domandano che il trattamento di impegni e crediti interdipendenti sia in linea con la regolamentazione dell’UE e che nell’elenco vengano inseriti altri istituti finanziari.

Art. 17q: comprova del finanziamento

Raiffeisen vorrebbe che la FINMA avesse la competenza di stabilire una frequenza trimestrale per i rapporti presentati dalle banche di rilevanza sistemica.

Art. 18a

UBCS e RBA sono dell’avviso che le piccole banche debbano essere esonerate dall’obbligo di fornire rapporti sugli indicatori.

All. 3 n. 5.3: altri afflussi, suddivisi secondo la controparte, entro 30 giorni di calenda-

rio

Secondo USAM e UBCS agli investimenti di liquidità va applicato un fattore di afflusso del 100 per cento anche quando la banca effettua tali investimenti presso istituti non finanziari.

All. 4 n. 1.1 e 1.2: fondi propri di base e strumenti di capitale proprio

CS suggerisce di disciplinare esplicitamente il trattamento dei bail-in bond e di stabilire che eventuali opzioni per il riacquisto di questi strumenti non sono presi in considerazione per la determinazione della durata residua.

All. 4 n. 4.1 e 4.2: depositi dei clienti che ammontano a più di 1,5 milioni di franchi sviz-

zeri

ASB, CS, UBS, RBA, UBCS e USAM (che esprime parere analogo) fanno presente che il fattore ASF del 75 per cento contemplato dalla normativa svizzera per i depositi di clienti privati che ammontano a più di 1,5 milioni di franchi diverge dallo standard di Basilea, che prevede un fattore di almeno il 90 per cento e che non lascia alcun margine di manovra ai singoli Stati.

ASB e Raiffeisen accolgono invece favorevolmente le agevolazioni previste nel presente allegato e nell’allegato 5 numero 7.6 a favore di gruppi finanziari cooperativi.