Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 45 pagine
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dati d’identificazione personale si fonda nella misura del possibile sulla terminologia della LArRa.
Capoverso 3
Il Servizio delle identità può integrare i dati d’identificazione personale con informazioni supplementari che possono aiutare l’IdP nella gestione dell’eID, ad esempio relative al sistema d’informazione da cui provengono e al loro più recente aggiornamento in tale sistema.
Capoverso 4
Oltre ai dati d’identificazione personale, l’IdP può attribuire a un’eID (o al numero di registrazione eID) dati supplementari quali un indirizzo, un numero di telefono o di cliente. Sarebbe pure ipotizzabile che una banca funga da IdP e aggiunga un’eID riconosciuta a una carta di credito o a una carta di conto.
Articolo 8 Aggiornamento dei dati d’identificazione personale
Capoverso 1
Alcuni degli attributi dell’identità sono modificabili. Dall’esecuzione del riveduto diritto in materia di nomi del Codice civile (CC, RS 210, in part. art. 29 segg. e art. 160) è emerso che sempre più sovente viene modificato il cognome ufficiale, che non rimane dunque più lo stesso dalla nascita al decesso. Anche gli adeguamenti dello stato civile e del sesso sono più frequenti rispetto al secolo precedente. L’obbligo di aggiornamento regolare si fonda su questa constatazione.
L’affidabilità dell’eID è incrementata mediante regolari aggiornamenti dei dati
d’identificazione personale sulla base dei sistemi d’informazione statali. Gli intervalli massimi di questi adeguamenti sono prescritti per ogni livello di sicurezza. La relativa competenza spetta all’IdP. Per gli aggiornamenti regolari sono riscossi emolumenti.
Capoverso 2
Il Servizio delle identità garantisce che l’IdP possa sistematicamente verificare la validità del numero di registrazione eID mediante una procedura usuale (cfr. art. 20 cpv. 4 AP), attualmente la tenuta di un elenco elettronico. Gli IdP devono consultare periodicamente questi elenchi e bloccare o revocare immediatamente le eID attribuite a un numero di registrazione eID indicatovi come non valido. Questo obbligo aumenta l’affidabilità delle eID riconosciute e la consultazione è pertanto gratuita. Gli IdP sono pure tenuti ad allestire un sistema gratuito che consenta tale consultazione per le sole eID da essi rilasciate (art. 17 cpv. 1 lett. c AP).
A seconda dell’esito della consultazione, l’eID va bloccata o revocata. È necessario distinguere tra blocco o revoca di un’eID e blocco o revoca di un numero di registrazione eID. Se ad esempio viene notificata la perdita del supporto e quindi dell’eID, che potrebbe pertanto essere accessibile a terzi, l’eID in questione è temporaneamente non valida, ma lo stato del numero di registrazione eID non è interessato dato che questo è collegato all’identità della persona a livello statale, indipendente dall’eID. Quest’ultima può poi essere riattivata e nuovamente utilizzata non appena il motivo del blocco viene a cadere. La revoca di tutte le eID attribuite a un numero di registrazione eID ha tuttavia luogo quando quest’ultimo numero non può più essere utilizzato, ad esempio in caso di decesso del titolare. Un numero di registrazione eID revocato non può più essere riattivato, mentre uno temporaneamente bloccato sì.
L’aggiornamento dei dati d’identificazione personale richiede il versamento di un emolumento. Il Consiglio federale emanerà una pertinente ordinanza. L’emolumento deve coprire i costi e ammonterà presumibilmente a qualche decina di centesimi per aggiornamento.