Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 45 pagine

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creto. Se però l’identificazione elettronica è prescritta, anche le autorità cantonali e comunali che eseguono il diritto federale devono accettare tutte le eID riconosciute del livello di sicurezza richiesto. Ciò non esclude che possano continuare a essere utilizzati i mezzi

d’identificazione elettronici attualmente in uso.

Questa disposizione sottolinea l’importanza e il grado di accettazione interno alla Confederazione di un’eID riconosciuta a livello statale come definita nella strategia «Svizzera digitale» e nella Strategia di e-government del Consiglio federale (cfr. n. 3). Non per ultimo si intende in tal modo proteggere gli investimenti effettuati dalla Confederazione nell’ambito dell’eID e creare un’ampia base di consenso per l’utilizzo della stessa nelle procedure di governo elettronico. Ciò va a beneficio non soltanto della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, che grazie all’eID riconosciuta a livello statale possono risparmiare i costi, ma anche di tutti gli abitanti della Svizzera.

1.8.6 Sezione 5: Fornitori di servizi identitari (IdP)

Articolo 17 Obblighi

Capoverso 1

Lettera a

L’IdP gestisce almeno un sistema di eID, ma può offrirne e farne riconoscere anche altri di differenti livelli di sicurezza. La sicurezza dell’ambiente operativo costituisce uno dei presupposti organizzativi e tecnici per il riconoscimento disciplinati a livello di ordinanza o istruzione.

Lettera b

L’IdP è responsabile, nell’ambito della procedura di rilascio, per la corretta attribuzione dell’eID ai dati d’identificazione personale e alla persona fisica nonché per il rilascio dell’eID. Tale procedura è suddivisa nelle tre fasi seguenti e può essere strutturata diversamente a seconda del livello di sicurezza.

1. L’IdP attribuisce in modo univoco all’eID i dati d’identificazione personale trasmessi dal

Servizio delle identità (art. 7 AP) con il numero di registrazione eID e il pertinente mezzo di autenticazione che autentifica il titolare. Perlomeno ai livelli di sicurezza superiori, il mezzo di autenticazione è direttamente integrato in un’unità di supporto (p. es. chip sulla carta o applicazione SIM nel cellulare).

2. Garantisce che l’eID sia attribuita alla persona fisica identificata (p. es. che i restanti dati

registrati sul chip appartengano alla persona identificata o che l’abbonamento del cellulare sia intestato al nome della stessa).

3. Provvede affinché l’eID sia consegnata a questa persona (p. es. per raccomandata o

durante un colloquio personale sul posto o ancora nel quadro di un collegamento in rete sicuro, a condizione che il mezzo di autenticazione sia collegato alla persona giusta).

Lettera c

Dato che l’evoluzione tecnica nel settore della trasmissione sicura di dati è rapida, la verifica della validità di tutte le eID mediante una procedura usuale è prescritta nelle legge con una formulazione che corrisponde a quella della FiEle riveduta. Attualmente sono considerati procedure usuali gli elenchi elettronici: il Servizio delle identità può ad esempio tenere e pubblicare un elenco dei numero di registrazione eID temporaneamente o permanentemente non validi per l’acquisizione o l’utilizzo di un’eID, in particolare in caso di dichiarazione di scomparsa o di decesso di una persona, eventualmente anche in caso di scadenza del permesso di dimora per stranieri. L’IdP è tenuto a consultare regolarmente questo elenco dei numeri di registrazione eID e ad aggiornarlo con la sua procedura usuale.