Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 45 pagine

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l’elaborazione di dati (hacking, art. 143bisCP), se invece ottiene indebitamente dati altrui non a lui destinati si macchia di acquisizione illecita di dati (art. 143 CP). A dipendenza

dell’intenzione dell’autore e del caso concreto possono essere applicate pure fattispecie quali il danneggiamento di dati, il danno patrimoniale procurato con astuzia, la minaccia o la coazione (art. 144bis, 151, 180 o 181 CP). Se, infine, mediante l’abuso di un’identità altrui l’autore compie un delitto contro l’onore o la sfera personale privata sono applicate le disposizioni penali degli articoli 173 e seguenti. Per il raro caso dell’abuso d’identità senza uno degli scopi descritti, diversi Cantoni prevedono disposizioni del diritto sulle contravvenzioni che sanzionano con la multa i comportamenti gravemente sconvenienti o le molestie.

Articolo 13 Sistema di eID sussidiario della Confederazione

Come già menzionato in precedenza, la presente legge presuppone un mercato funzionante. Se per contro nessun IdP privato ha interesse a far riconoscere sistemi di eID dei livelli di sicurezza significativo o elevato, la Confederazione si riserva il diritto di gestire un proprio sistema di eID, in particolare per l’identificazione e l’autenticazione nel quadro di prestazioni e contatti elettronici nel settore amministrativo (applicazioni del governo elettronico). Al capoverso 2 vengono al contempo create le basi legali per allestire e gestire un sistema di eID statale, eventualmente in collaborazione con privati.

1.8.4 Sezione 3: Titolari di un’eID

Articolo 14 Obblighi

Capoversi 1 e 2

Oggigiorno quasi tutti sono abituati a utilizzare i mezzi digitali. Gli obblighi che la presente legge impone ai titolari di un’eID non superano gli usuali obblighi di diligenza che devono essere osservati utilizzando una carta di credito o di conto bancario. È per esempio imprescindibile (e ragionevolmente esigibile) non rendere pubblico e non conservare insieme al supporto eID l’eventualmente necessario PIN, attivare la protezione contro l’accesso (p. es. PIN o riconoscimento dell’impronta digitale) e installare una protezione contro i virus sul dispositivo mobile usato come supporto eID.

Capoverso 3

Nel quadro della responsabilità delittuale, l’articolo 14 AP costituisce una norma di protezione nel senso del diritto in materia di responsabilità civile. Il Consiglio federale può in particolare disciplinare in un’ordinanza gli obblighi di diligenza supplementari da rispettare, la cui chiara definizione consente lo sgravio in caso di responsabilità extracontrattuale (delittuale). A livello di ordinanza è per esempio prescritto che gli errori nei dati d’identificazione personale così come la perdita o il sospetto di abuso dell’eID devono essere immediatamente segnalati all’IdP.

1.8.5 Sezione 4: Gestori di servizi che utilizzano l'eID

Articolo 15 Accordo con un IdP

Ogni gestore di un servizio che utilizza l’eID ha stipulato un accordo con almeno un IdP. Tale accordo disciplina perlomeno il livello di sicurezza e le procedure tecniche e organizzative applicabili.

Articolo 16 Autorità in veste di gestori di servizi che utilizzano l’eID

Per l’utilizzo delle loro prestazioni, le autorità in veste di gestori di servizi che utilizzano l’eID possono richiedere un’identificazione elettronica soltanto se ciò è necessario nel caso con-