Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/15: Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) · 45 pagine
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2. permesso di dimora (permesso B);
3. permesso di soggiorno di breve durata e per l’esercizio a breve termine di un’attività lu-
crativa (permesso L).
A dipendenza del Paese di provenienza, questi permessi possono essere rilasciati come documenti biometrici o non biometrici (attualmente di carta, dal 2019 di policarbonato). Nel caso di cittadini di Stati terzi si tiene conto dei requisiti secondo l’accordo di associazione a Schengen. I titolari di questi documenti ottengono una carta di soggiorno ai sensi
dell’articolo 41 capoverso 1 LStr.
In virtù dell’articolo 71a capoverso 1 OASA sono inoltre rilasciati i seguenti permessi per stranieri, con o senza limitazioni del soggiorno:
1. permesso per frontalieri (permesso G);
2. permesso per richiedenti l’asilo (permesso N);
3. permesso per persone ammesse provvisoriamente (art. 83 e 85 LStr) e rifugiati ammessi
provvisoriamente (art. 59 LStr) (permesso F);
4. permesso per persone bisognose di protezione (permesso S);
5. permesso per coniugi professionalmente attivi e bambini di membri di rappresentanze
straniere od organizzazioni intergovernative (permesso Ci);
6. carta di legittimazione non biometrica rilasciata dal DFAE in virtù dell’articolo 71° capo-
verso 2 alle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni.
Queste categorie di permessi per stranieri non autorizzano sistematicamente ad acquisire un’eID. Il Consiglio federale determina le categorie di carte di soggiorno che consentono di ottenere un’eID (cpv. 2).
Affinché il numero maggiore possibile di stranieri possa accedere alle applicazioni di governo elettronico con un’eID, al momento è previsto che tutti gli stranieri che dispongono di un permesso di soggiorno (art. 41 cpv. 1 LStr in combinato disposto con art. 71 cpv. 1 OASA; permessi L, B e C) e i frontalieri (art. 71a OASA; permesso G) possano richiedere un’eID. Nel settore del diritto in materia di stranieri è ipotizzabile l’utilizzo di applicazioni di governo elettronico, malgrado nella maggior parte dei casi siano i Cantoni a essere competenti per i contatti. Il Consiglio federale può prevedere procedure alternative per l’identificazione elettronica.
Per quanto riguarda i restanti stranieri, in particolare i titolari di permessi N, F ed S, si rinuncia per il momento a concedere loro l’accesso a funzioni eID. Molti richiedenti l’asilo non possono presentare documenti d’identità nell’ambito della procedura d’asilo, il che rende impossibile un’identificazione sicura. Pure nel caso delle persone ammesse provvisoriamente sono presentate al DFGP (SEM) numerose domande di modifica o rettifica di dati personali che non di rado si basano su documenti non validi. Attualmente, nel settore dell’asilo non sono previsti servizi elettronici a cui titolari di permessi N, F o S debbano accedere direttamente. Il rilascio di un’eID per queste categorie di persone non è pertanto prioritario.
Capoverso 3
L’evoluzione tecnica nel settore dell’eID è rapida. I processi d’identificazione possono eventualmente essere strutturati ispirandosi ai metodi d’identificazione ammessi nel settore bancario, in cui l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) definisce esattamente i metodi ammessi per l’identificazione dei nuovi clienti. Per poter reagire in modo