Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/20: Disciplinamento a livello di ordinanza concernente l'entrata in vigore della legge sulle attività informative: Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn) · 4 pagine
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Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport DDPS
Berna, 27 febbraio 2017
Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn)
Commento alle singole disposizioni
Situazione iniziale
La legge federale sulle attività informative (LAIn) entrerà verosimilmente in vigore il
1° settembre 2017. L’OVAIn è una delle tre ordinanze di applicazione.
Sezione 1: Oggetto
L’ordinanza si limita ai tre ambiti che, nel settore della vigilanza secondo la LAIn, il Consiglio federale deve disciplinare: le questioni amministrative concernenti l’Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn); il controllo dell’esplorazione radio e dei segnali via cavo da parte dell’Autorità di controllo indipendente (ACI); le questioni inerenti alla collaborazione tra la Confederazione e le autorità di vigilanza cantonali.
Finora le disposizioni sul controllo delle attività informative erano disseminate in vari atti normativi (O-SIC, O-SIEs, OCGE nonché istruzioni).
Sezione 2: Autorità di vigilanza indipendente
Da un lato, l’ordinanza non può limitare l’indipendenza dell’autorità di vigilanza prescritta dalla legge, dall’altro è necessaria una disposizione d’ordinanza laddove nell’attività di vigilanza vengono toccati i diritti e gli obblighi di terzi.
Art. 2 Aggregazione
L’articolo 77 capoverso 1 LAIn si limita a prescrivere l’aggregazione amministrativa a un organo del DDPS. Analogamente all’Ufficio dell’uditore in capo dell’esercito, l’autorità di vigilanza sarà aggregata amministrativamente alla SG-DDPS. Questa soluzione garantisce l’indipendenza organizzativa dell’autorità di vigilanza e consente inoltre a tale autorità di beneficiare del sostegno del DDPS nei settori finanziario, organizzativo e del personale(bandi di concorso, gestione delle spese, locali, TIC ecc.).
Come nel caso dell’IFPDT, si precisa la sede dell’autorità (cfr. art. 30 cpv. 1 dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, OLPD; RS 235.11).
Art. 3 Preventivo
Nell’ambito del processo di preventivazione l’autorità di vigilanza potrà sollecitare le proprie risorse autonomamente e senza alcun influsso da parte di un dipartimento. A tale scopo si applica la stessa soluzione adottata per il CDF. Il DDPS non può quindi influire sulla situazione in materia di risorse dell’autorità di vigilanza.