Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/20: Disciplinamento a livello di ordinanza concernente l'entrata in vigore della legge sulle attività informative: Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn) · 4 pagine
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Anche nel caso dell’ACI, in virtù della sua indipendenza dal resto dell’Amministrazione federale non è possibile formulare in un’ordinanza prescrizioni sui metodi di lavoro. L’ACI si organizza pertanto autonomamente. Non sono parimenti possibili prescrizioni concernenti il programma di verifiche, così che all’ACI è lasciata la maggiore libertà possibile al riguardo.
Si rinuncia a una disposizione concernente l’informazione del pubblico da parte dell’ACI.
Quest’ultima può informare in termini generali sulla propria funzione, composizione, organizzazione e attività anche in assenza di norme specifiche. Per contro, deve osservare in ogni caso i limiti di cui all’articolo 79 capoverso 3 LAIn.
Art. 8 Obbligo di notifica e di informazione dei servizi controllati
Si fa ora menzione della notifica dei mandati di esplorazione dei segnali via cavo. Per garantire l’efficienza dei controlli è essenziale che l’ACI riceva spontaneamente tali informazioni dai servizi controllati. Con il secondo periodo del primo capoverso si precisa che anche l’elenco delle chiavi di ricerca (selettori) fa parte dei documenti da presentare spontaneamente.
Art. 9 Metodi di lavoro
Cpv. 1: le esperienze maturate (attività dell’ACI nell’ambito dell’esplorazione radio dal 2005) mostrano che è opportuno precisare le attività di controllo dell’ACI. Le precisazioni stabiliscono chiaramente quali informazioni gli organi soggetti al controllo devono approntare in vista dell’attività di verifica dell’ACI. L’elenco non è esaustivo: quale autorità di controllo indipendente, l’ACI può definire, nell’ambito delle sue attività di controllo, requisiti supplementari.
Cpv. 2: come finora l’ACI verificherà ogni anno i mandati di esplorazione radio. La precisazione «di regola» consentirà all’ACI, nel caso di accordi e mandati particolarmente sensibili, di incrementare la frequenza dei controlli.
Nell’ambito dell’esplorazione dei segnali via cavo una difficoltà è data dal fatto che il Tribunale amministrativo federale può rilasciare autorizzazioni di durata inferiore a sei mesi o prolungarle per durate inferiori a tre mesi (art. 41 cpv. 3 LAIn). Per l’ACI è praticamente impossibile controllare l’esecuzione di tutti questi mandati di esplorazione prima della scadenza dell’autorizzazione. Per tale ragione, l’ordinanza prevede che i mandati di esplorazione dei segnali via cavo siano controllati entro sei mesi dal loro inizio. Sarà tuttavia possibile che un mandato di esplorazione dei segnali via cavo sia controllato dall’ACI soltanto dopo la sua conclusione o soltanto dopo una proroga dell’autorizzazione da parte del Tribunale amministrativo federale.
Sezione 4: Autorità di vigilanza cantonale
Le competenze ai vari livelli di controllo secondo la LAIn sono precisate sulla base delle esperienze maturate negli ultimi anni. Gli obiettivi principali rimangono invariati: garantire l’efficacia dei controlli, evitare eventuali «angoli morti» nell’ambito dei controlli e tutelare l’autonomia dei Cantoni in materia di organizzazione.
Art. 10 Designazione e richieste
Cpv. 2: l’articolo 82 capoverso 4 LAIn non precisa a chi l’autorità di vigilanza cantonale si deve rivolgere quando vuole consultare i dati trattati dal Cantone su mandato della Confederazione. L’articolo 7 capoverso 2 OVAIn stabilisce che il SIC riceve tali richieste e decide in merito. Quando l’autorità di vigilanza cantonale svolgerà un controllo, di norma inviterà quindi rappresentanti del SIC a parteciparvi affinché le richieste di consultazione dei dati possano essere presentate e decise rapidamente dal SIC.