Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/20: Disciplinamento a livello di ordinanza concernente l'entrata in vigore della legge sulle attività informative: Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn) · 4 pagine

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Art. 11 Compiti

Cpv. 3: questa disposizione si basa sulle esperienze degli ultimi anni, in particolare sui controlli effettuati nei Cantoni dall’attuale Vigilanza sulle attività informative in seno al DDPS e sulla cooperazione con gli organi d’esecuzione e di vigilanza cantonali. Le condizioni stabilite dalla LAIn sono adeguatamente considerate. Per esempio, in virtù della LAIn i Cantoni non potranno gestire collezioni di dati proprie: questo punto richiede una particolare attenzione da parte degli organi di controllo. Il SIC può negare la consultazione (cfr. art. 82 cpv. 4 LAIn) per tutte le attività di vigilanza cantonale menzionate, segnatamente quelle di cui al capoverso 3.

Sezione 5: Collaborazione degli organi di vigilanza

Art. 12

Questa disposizione definisce il quadro generale della collaborazione tra gli organi di vigilanza. I capoversi 1–3 contengono gli obblighi fondamentali di coordinamento. Il capoverso 4 consente una collaborazione più ampia. Una descrizione più dettagliata di tale collaborazione avrebbe un effetto limitante che sarebbe incompatibile con l’indipendenza degli organi di vigilanza. Un obiettivo importante della collaborazione consiste nell’evitare i doppioni

nell’ambito dell’attività di vigilanza e di controllo.

Il principio della proporzionalità fissa i limiti dello scambio tra gli organi di vigilanza (cpv. 4) vale a dire che sono scambiate unicamente informazioni che sono necessarie

all’adempimento dei compiti dell’organo ricevente. I dettagli relativi alle modalità di coordinamento tra gli organi di vigilanza indipendenti in base alla LAIn non rientrano nella competenza normativa del Consiglio federale.

Cpv. 5: eventuali risultati di verifiche o rapporti dell’ACI potranno essere messi a disposizione anche del Tribunale amministrativo federale quali elementi supplementari per la valutazione delle richieste di proroga di mandati di esplorazione dei segnali via cavo.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 14 Disposizione transitoria

I membri dell’attuale ACI, in carica all’entrata in vigore della presente ordinanza, sono stati nominati sulla base delle disposizioni dell’OCGE. Le disposizioni corrispondenti figurano ora nell’OVAIn. Una nuova nomina non sarebbe tuttavia oggettivamente giustificata. I membri dell’attuale ACI resteranno pertanto in carica.