Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 82 pagine
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decidere liberamente come impostare concretamente i propri sistemi di sicurezza sociale, in particolare per quanto concerne l’organizzazione, in cui rientra anche la vigilanza.
10.3 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Le presenti modifiche delle diverse leggi in materia di assicurazioni sociali avverranno pertanto secondo la procedura legislativa ordinaria.
10.4 Delega di competenze legislative
La legge proposta incarica il Consiglio federale di emanare disposizioni d’ordinanza che vanno in parte oltre le norme di esecuzione per la cui emanazione è già competente (art. 154 cpv. 2 LAVS). Si tratta in particolare degli articoli e delle competenze seguenti:
– articolo 49ter capoversi 1 e 2 AP-LAVS: concretizzare lo scambio elettronico di dati;
– articolo 66 capoverso 3 AP-LAVS: definire i requisiti minimi che la gestione dei rischi, la gestione della qualità e il SCI devono soddisfare;
– articolo 67 capoverso 2 lettera c AP-LAVS: disciplinare l’impostazione della contabilità e della presentazione dei conti delle casse di compensazione;
– articoli 68a capoverso 4 e 68b capoverso 3 AP-LAVS: emanare prescrizioni particolari relative all’esecuzione delle revisioni delle casse e dei controlli dei datori di lavoro.
Queste disposizioni di delega sono giustificate in particolare dal fatto che si tratta principalmente di materie tecniche (specialistiche), la cui regolamentazione va aggiornata in modo rapido e flessibile a livello d’ordinanza.