Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 82 pagine

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consiglio di amministrazione e un Ufficio di gestione. Nell’ordinamento vigente, questa organizzazione non ha una propria personalità giuridica. Nella loro attività d’investimento, in particolare sui mercati finanziari internazionali, i fondi di compensazione si trovano pertanto confrontati al problema che i loro partner d’affari non hanno la possibilità di identificarli inequivocabilmente quali controparte.

Il disegno della legge sui fondi di compensazione66 intende dunque chiarire la situazione giuridica dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG ed eliminare le attuali difficoltà di rappresentanza. Esso prevede la costituzione di un istituto di diritto pubblico della Confederazione incaricato di amministrare i fondi di compensazione AVS, AI e IPG. Dotato di personalità giuridica propria, l’istituto sarà iscritto nel registro di commercio sotto la denominazione «compenswiss (Ausgleichsfonds AHV/IV/EO, Fonds de compensation AVS/AI/APG, Fondi di compensazione AVS/AI/IPG, Fonds da cumpensaziun AVS/AI/UCG)». Grazie alla nuova forma giuridica e all’iscrizione nel registro di commercio, i partner contrattuali – in particolare quelli esteri – potranno identificare formalmente il loro partner economico. La regolamentazione proposta dovrebbe così permettere un allentamento delle condizioni imposte a compenswiss per talune operazioni finanziarie. Il disegno di legge disciplina anche le modalità concrete per il rimborso del debito dell’AI all’AVS dopo la scadenza del finanziamento aggiuntivo.

Vi sono numerosi argomenti a favore di un trattamento separato del disegno della legge sui fondi di compensazione e del progetto sulla modernizzazione della vigilanza.

In primo luogo, il disegno sulla legge sui fondi di compensazione non comporta alcuna modifica materiale per quanto concerne gli obiettivi e l’organizzazione dei fondi di compensazione. Il nuovo istituto assumerebbe lo stesso compito di prima, vale a dire l’amministrazione del patrimonio dei tre fondi di compensazione. L’esecuzione operativa delle assicurazioni sociali e la vigilanza non rientrerebbero nella sua sfera di competenza. Se è vero che entrambi i progetti prevedono adeguamenti nel 1° pilastro, d’altra parte, però, gli obiettivi, il contenuto e il campo d’applicazione sono diversi.

In secondo luogo, l’eventuale accettazione di un progetto non inciderebbe sull’altro, poiché non vi è un rapporto diretto tra i due. Inoltre, il disegno di legge sulla modernizzazione della vigilanza non contempla alcuna modifica della legge sui fondi di compensazione già approvata dal Consiglio federale. Compenswiss non è interessato in alcun modo dalla modernizzazione della vigilanza, mentre il disegno della legge sui fondi di compensazione lo riguarda direttamente.

In terzo luogo, il meccanismo previsto all’articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 13 giugno 200867 sul risanamento dell’assicurazione invalidità per ridurre il debito dell’AI sarà valido ancora solo fino al 31 dicembre 2017 e la regolamentazione prevista dalla revisione AI 6b per la prosecuzione di questo rimborso è stata respinta con il progetto nel suo complesso. La fusione dei due progetti comporterebbe ritardi che impedirebbero l’adozione puntuale, ovvero prima della fine del 2017, delle basi legali necessarie per il proseguimento del rimborso del debito AI. Even-

66 FF 2016 255

67 RS 831.27