Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 82 pagine
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che riguarda le prestazioni di vecchiaia, la parte IX, che riguarda le prestazioni d’invalidità, e la parte X, che riguarda le prestazioni riservate ai superstiti. Il Codice stabilisce che la parte contraente deve assumersi una responsabilità generale per la buona amministrazione delle istituzioni e dei servizi che contribuiscono all’applicazione del Codice (art. 71 par. 2).
10.2.4 Diritto dell’Unione europea
Nei rapporti con gli Stati membri dell’Unione europea sono determinanti, nel quadro dell’Accordo del 21 giugno 199974 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone, Allegato II), il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 200475, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 200976, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. I due regolamenti hanno l’unico scopo di coordinare i sistemi nazionali di sicurezza sociale e si fondano sui pertinenti principi di coordinamento internazionali, in particolare sulla parità di trattamento fra i propri cittadini e quelli delle altre parti contraenti, sul mantenimento dei diritti acquisiti e sul pagamento di prestazioni in tutto lo spazio europeo. Il diritto europeo non prevede l’armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati membri possono definire autonomamente la struttura, le modalità di finanziamento e l’organizzazione dei loro sistemi di sicurezza sociale, tenendo conto dei principi di coordinamento previsti dal diritto europeo.
In virtù della Convenzione AELS, i regolamenti summenzionati si applicano anche nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell’AELS.
10.2.5 Compatibilità delle diverse misure con il diritto internazionale
Il presente avamprogetto è compatibile con il diritto internazionale.
Le misure previste, volte a migliorare la vigilanza, il buon governo e la trasparenza nel 1° e nel 2° pilastro, sono in sintonia con gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera e non pongono dunque alcun problema per quanto concerne il diritto internazionale applicabile in Svizzera.
Le modifiche proposte sono compatibili anche con le disposizioni di coordinamento dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea. Gli Stati che partecipano al coordinamento potranno continuare a
74 RS 0.142.112.681
75 GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS (RS 0.831.109.268.1).
76 GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS (RS 0.831.109.268.11).