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Consultazione 2017/3: Revisione parziale della legge sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) · 6 pagine

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2L’assoggettamento alla tassa comincia al più presto all’inizio dell’anno in cui l’assoggettato agli obblighi militari compie 19 anni.

3Esso termina al più tardi alla fine dell’anno in cui egli compie 37 anni.

Art. 7 cpv. 1 e 3 lett. a

1Il servizio militare comprende i giorni di servizio e i servizi computabili giusta la legislazione militare.

3Non sono considerati servizio militare o servizio civile ai sensi della presente legge:

a. la partecipazione a corsi nell’ambito dell’istruzione tecnica premilitare, al tiro obbligatorio fuori del servizio o ai corsi di tiro per ritardatari;

Art. 8 Servizio militare o civile non prestato

1Secondo la presente legge, si considera che il servizio militare non è prestato quando la persona obbligata al servizio non presta annualmente un servizio a partire dall’anno in cui ha assolto la scuola reclute.

2Si considera che il servizio civile non è prestato quando la persona obbligata al servizio non presta annualmente almeno 26 giorni computabili di servizio a partire dall’anno che segue l’anno civile in cui la decisione d’ammissione al servizio civile è passata in giudicato.

3La tassa annuale non è dovuta se la persona obbligata al servizio non ha prestato un servizio:

a. per motivi militari, per coprire il fabbisogno di specialisti e di quadri nei servizi d’istruzione delle formazioni;

b. per misure di polizia contro le epidemie;

c. per motivi legati al servizio civile, se nell’anno di assoggettamento non sussisteva alcun obbligo di prestare servizio.

Art. 11

La tassa è riscossa, giusta la legislazione sull’imposta federale diretta, sul reddito netto complessivo che l’assoggettato consegue in Svizzera e all’estero, comprese tutte le prestazioni in capitale.

Art. 15 cpv. 1

1L’obbligato al servizio militare che nel corso dell’anno di assoggettamento ha prestato più della metà dei giorni computabili di servizio militare cui è tenuto deve la metà della tassa.