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Consultazione 2017/3: Revisione parziale della legge sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) · 6 pagine

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ce, il blocco dei documenti può comportare anche il ritiro dei documenti di legittimazione validi. Nella sua valutazione il giudice applica il principio di proporzionalità.

Art. 38 cpv. 1

1La tassa si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione comincia a decorrere dalla fine dell’anno civile successivo all’anno in cui la tassazione dell’imposta federale è passata in giudicato. Una tassa sottratta non si prescrive fintanto che non sia prescritta l’azione penale e l’esecuzione della pena. La tassa fissata sulla base di una dichiarazione speciale si prescrive in cinque anni, a contare dalla fine dell’anno di assoggettamento.

Titolo prima dell’art. 39

Capitolo settimo: Rimborso della tassa

Art. 39

1Gli obbligati al servizio militare o civile hanno diritto al rimborso della tassa pagata dopo l’assolvimento dell’obbligo di prestare l’intero servizio obbligatorio.

2Il rimborso avviene su domanda dell’assoggettato agli obblighi militari o d’ufficio, se l’autorità competente viene a conoscenza dell’assolvimento.

3La domanda di rimborso può essere presentata all’autorità della tassa del Cantone che ha riscosso l’ultima tassa. Alla domanda deve essere allegato l’attestato che conferma l’assolvimento dell’obbligo di prestare l’intero servizio obbligatorio. La decisione di detta autorità è impugnabile conformemente agli articoli 30 e 31.

4Il diritto al rimborso e l’obbligo al suo pagamento si prescrivono in cinque anni, a contare dall’assolvimento dell’obbligo di prestare l’intero servizio obbligatorio.

5Sugli importi versati a titolo di rimborso non è corrisposto alcun interesse.

Art. 49 cpv. 2

Abrogato

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

… In nome del Consiglio federale svizzero: