Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/3: Revisione parziale della legge sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) · 12 pagine

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Reiezione

I Cantoni FR e GE, il PSS, il GSsE e CIVIVA sono contrari all’introduzione di una tassa d’esenzione finale.

I Cantoni FR e GE, il PSS e CIVIVA criticano il fatto che gli obbligati al servizio debbano pagare la tassa d’esenzione finale proposta nel caso in cui i giorni di servizio mancanti siano imputabili alle autorità (ad es. differimento del servizio o mancata convocazione).

CIVIVA rileva che le persone che prestano servizio civile non sarebbero pressoché colpite, poiché nel servizio civile vengono praticamente sempre prestati tutti i giorni di servizio.

Per il PSS sarebbe più opportuno collegare la tassa – come si faceva fino al 2010 – con il servizio che avrebbe dovuto essere prestato nell’anno di tassazione in base all’età. Il PSS pertanto boccia gli articoli 2 capoverso 3 e 21a AP-LTEO come pure il nuovo titolo del settimo capitolo e propone di formulare l’articolo 39 AP-LTEO come segue.

Capitolo settimo: Rimborso della tassa in caso di sostituzione di servizio

Art. 39

1Chi recupera il servizio militare o civile che avrebbe dovuto prestare nell’anno di assoggettamento in base all’età ha diritto al rimborso della tassa pagata per tale anno.

2Il rimborso è effettuato su domanda dell’assoggettato agli obblighi militari o d’ufficio, se l’autorità competente viene a conoscenza dell’assolvimento.

3La domanda di rimborso deve essere presentata all’autorità della tassa del Cantone per conto del quale la tassa è stata riscossa. La decisione di detta autorità è impugnabile conformemente agli articoli 30 e 31.

4Il diritto al rimborso si prescrive in cinque anni dalla fine dell’obbligo militare.

5Nessun interesse è corrisposto per le somme rimborsate.

Approvazione con riserva

Il Cantone di Argovia propone di esaminare alcune varianti. Esse consisterebbero, ad esempio, nell’introdurre un assoggettamento alla tassa per tutti gli obbligati al servizio militare o civile per ogni anno in cui non lo hanno prestato o nel computare il numero dei giorni di servizio residui ai fini del calcolo della tassa d’esenzione finale riscuotendo più di una volta la tassa d’esenzione.

Il Cantone di Berna chiede d’introdurre una tassa d’esenzione finale in base alla capacità economica. I giorni in cui non è stato prestato il servizio militare o civile devono essere attribuiti ai singoli anni di assoggettamento e tassati in base al reddito nei diversi anni di assoggettamento.

Il Cantone di Svitto è contrario al limite di tolleranza di 15 giorni di servizio militare e 25 giorni di servizio civile a partire dai quali dovrebbe essere riscossa la tassa d’esenzione finale. Se mancano da 0 a 15 o 25 giorni di servizio al completamento dell’intero servizio obbligatorio, il Cantone di Svitto propone di riscuotere anche la tassa minima.

Il Cantone Ticino teme che la soluzione proposta nel progetto possa causare problemi nel caso in cui la durata del servizio militare fosse uniformata a quella del servizio di protezione civile.

3.2.2 Importo della tassa minima

Domanda: Siete favorevoli a mantenere l’importo della tassa minima a 400 franchi o ritenete opportuno aumentarlo a 1000 franchi?